CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 5 maggio 2014 promosso da: Sig. Giampaolo Bocci / Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 5 maggio 2014 promosso da: Sig. Giampaolo Bocci / Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
(Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
(Arbitro)
Avv. Guido Cecinelli
(Arbitro)
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2052 del 29 novembre 2013 - 754) promosso da:
Sig. Giampaolo Bocci, con l’Avv. Andrea Petrucci
parte istante
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, con gli Avv. Prof. Guido Valori e Paola M. A.
Vaccaro
parte intimata
ha emanato la seguente
ORDINANZA
visti gli artt. 12, 12-bis e 12-ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012
con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
visto il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e
disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15
dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18
dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e
successive modifiche e integrazioni;
visto il procedimento arbitrale prot. n. 2052 del 29 novembre 2013 - 754;
vista la comunicazione in data 5 maggio 2014, con la quale la Segreteria del TNAS ha
trasmesso l’atto di conciliazione, prot. 0518 del 5 maggio 2014, sottoscritto dalle parti, con
il quale definiscono transattivamente la presente controversia e,pertanto, rinunciano ai
rispettivi atti;
ritenuta l’opportunità di dare atto della cessazione della materia del contendere e allo
stesso tempo determinare l’importo delle spese e degli onorari spettanti al Collegio
Arbitrale, tenendo conto dell’attività fino a oggi espletata e della natura della controversia;
IL COLLEGIO ARBITRALE
1. Prende atto dei contenuti della comunicazione della Segreteria del Tribunale Nazionale
di Arbitrato per lo sport in data 5 maggio 2014.
2. Dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente arbitrato dinanzi al
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
3. Compensa fra le parti le spese per l’assistenza difensiva,
4. Pone a carico delle parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del
Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 3.000,00 (tremila/00) e il rimborso delle spese
documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata
separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre ad
accessori di legge.
5. Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
6. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
7. Sono fatti in ogni caso salvi, ma nei meri rapporti interni tra le parti, gli accordi tra le
stesse intervenuti in ordine ad una diversa ripartizione di onorari e spese del presente
arbitrato.
Il Segretario del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è incaricato di trasmettere la
presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica.
Roma, 5 maggio 2014
F.to Gabriella Palmieri
F.to Maurizio Benincasa
F.to Guido Cecinelli