LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 7 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. MILAN – soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 7 MAGGIO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. MILAN – soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che
sostenitori della Società nero-azzurra al 1°, 4°, 18°, 26° e 33° del primo tempo avevano
indirizzato al calciatore Mario Balotelli delle grida e dei cori (“buuh”), inequivocabilmente
espressivi di “discriminazione per motivi di razza” e che gli stessi al 39° del primo tempo
avevano intonato il coro “Napoli m…, Napoli colera, sei la vergogna dell’Italia intera...”,
tipicamente espressivo di “discriminazione per motivi territoriali”;
ritenuta la rilevanza disciplinare di tali comportamenti ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS, per la loro
“dimensione” e “percezione reale” in quanto i beceri cori sono stati intonati dalla quasi totalità dei presenti (oltre 4.000 persone) nel settore denominato “secondo anello verde” e sono stati perfettamente percepiti dai collaboratori della Procura federale, collocatisi in corrispondenza della zona centrale del campo e dei settori denominati “Curva Nord e “Curva Sud”; considerato che i tifosi nero-azzurri responsabili di tale comportamento anche in occasione delle gare casalinghe sono soliti occupare prevalentemente il medesimo settore, come accertato dai collaboratori della Procura federale e riscontrato in precedenti circostanze (CU n. 179 del 29 aprile 2014); P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di
disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde Curva Nord” privo di
spettatori.