LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 12 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ATALANTA – soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 12 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ATALANTA – soc. MILAN Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che all’21° del secondo tempo, sostenitori della soc. Atalanta occupanti il settore denominato – “Curva Nord” avevano indirizzato ai calciatori rosso-neri Muntari e Costant un coro (“ buuh buuh, buuh buuh”), inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di razza; ritenuto la rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 1 e 3 CGS di tale comportamento per la sua concreta “ dimensione”, avendo coinvolto la maggioranza delle oltre 6.000 persone presenti nel settore indicato, e per la sua reale “percettibilità”, come precisato dai collaboratori federali postisi in varie zone del recinto di giuoco; considerato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale (art. 18 comma 1 lett. e) CGS) e sospenderne l’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, per la concreta collaborazione offerta dalla soc. Atalanta all’Autorità di P.S. nell’attività di prevenzione di fatti violenti o discriminatori. A titoli di responsabilità oggettiva la società orobica deve rispondere di un ulteriore e biasimevole comportamento dei propri sostenitori, attestato nel referto arbitrale (“al 25° del secondo tempo dalla curva dei sostenitori dell’Atalanta venivano lanciate in campo due banane in direzione del giocatore del Milan Constant, che le raccoglieva dal terreno di giuoco, mostrandomele”). Un gesto tipicamente espressivo di discriminazione razziale, attribuibile soltanto ad uno o due sostenitori atalantini e, in quanto tale, carente di quella concreta “dimensione” richiesta dalla citata normativa di cui all’art. 11 n. 3 CGS, ma sanzionabile, per il suo spregevole intento oltraggioso, ex art. 12, n. 3 e 6 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa nei termini ed alle condizioni di cui art. 16 n. 2 bis CGS; delibera di sanzionare altresì la soc. Atalanta con l’ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 e 6 CGS.
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