LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 12 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 12 MAGGIO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che “al 35° del secondo tempo, circa 2.000 sostenitori della società giallo-rossa, presenti nel settore dello stadio denominato - Curva Nord -, avevano intonato il coro – lavali, lavali, lavali con il 192/631 fuoco o Vesuvio lavali con il fuoco -, inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di origine territoriale; considerato che tale biasimevole coro era stato percepito soltanto in alcune zone dello stadio (e non in corrispondenza della Curva Sud), come puntualizzato dai collaboratori federali, strategicamente posizionati nel recinto di giuoco, ne consegue la sua irrilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, per carenza del requisito della reale e diffusa “percettibilità”, e la sua sanzionabilità ex art. 12 n. 3 CGS per il suo contenuto oltraggioso. La soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva ed in riferimento alla medesima norma deve altresì essere sanzionata, nella misura quantificata nel dispositivo, per ulteriori deprecabili comportamenti dei suoi sostenitori puntualmente riferiti dai collaborati federali: 1) il lancio nel recinto di giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala e fumogeni ed il lancio di un
petardo al termine della gara nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversari, 2) l’esposizione nel corso della gara nei settori denominati “Curva Nord” e “Curva Sud”, di alcuni striscioni (“Daje Daniè” “Forza Daniele” “Napoletano Infame”) inequivocabilmente oltraggiosi ed incitanti alla violenza per l’evidente riferimento ai sanguinosi fatti verificatesi in occasione della gara finale della Tim Cup. P.Q.M.
delibera di infliggere alla soc. Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00.