LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 19 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. JUVENTUS – soc. CAGLIARI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 19 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. JUVENTUS - soc. CAGLIARI Il Giudice sportivo, premesso che sostenitori della soc. Juventus hanno esposto, dal 14° al 17° minuto del secondo tempo, uno striscione dal contenuto oltraggioso per la memoria dell’ Ispettore di polizia Filippo Raciti, ucciso nell’adempimento del proprio dovere; considerato che i collaboratori della Procura federale hanno riferito che “qualche istante dopo l’inizio dell’esposizione, da tutti gli altri settori dello stadio venivano rivolti fragorosi fischi di dissenso” e veniva intonato il coro “scemi – scemi”; ritenuto che ricorrono, con efficacia esimente ex art. 12, numero 3, le circostanze di cui all’art. 13, n. 1, lettere a) b) e d) per avere la soc. Juventus concretamente cooperato con le Forze dell’Ordine nell’attività di prevenzione e per avere suoi sostenitori immediatamente e chiaramente manifestato la propria dissociazione da tale deprecabile comportamento, P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti della soc. Juventus in relazione al fatto di cui alla premessa.
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