LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 7 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 7 MAGGIO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che:
i collaboratori della Procura federale, nella rituale relazione concernente la gara in oggetto, hanno
evidenziato i seguenti fatti di rilevanza disciplinare:
1) un’ora circa prima dell’inizio della gara, un migliaio di sostenitori del Napoli, in parte
sprovvisti di biglietto di ingresso alla stadio, avevano forzato un cancello di pre-filtraggio ed
un tornello. Le Forze dell’Ordine erano riuscite a respingere i facinorosi all’esterno
dell’impianto sportivo, con conseguenze lesive di varie entità ai danni di quattro agenti;
2) all’inizio della gara, sostenitori del Napoli, collocati in gran numero nella Curva Nord,
avevano oltraggiato con bordate di fischi l’esecuzione dell’inno nazionale e ad essi si erano
uniti sostenitori di entrambe le squadre, che occupavano altri settori;
3) verso le ore 20.45, alcuni stewards avevano riferito ai collaboratori della Procura federale che
i sostenitori del Napoli “intendevano invadere il campo qualora il capitano della loro
squadra non si fosse recato sotto la curva per parlare con i capi degli ultras. Il Vice
Procuratore Ricciardi contattava il dott. Failla (responsabile O.P.) in quanto gli stewards
addetti al settore erano allarmati dalle richieste dei tifosi napoletani. Dopo i colloqui
intercorsi tra il dott. Failla e i dirigenti del Napoli, il capitano veniva scortato sotto la Curva
Nord, ove rassicurava i tifosi, comunicando loro che l’incidente occorso ai tifosi rimasti feriti
circa tre ore prima della gara non aveva alcun collegamento con ragioni di tifoserie e/o di
Polizia”. In tale frangente, il capitano Hamsik trovava come interlocutore un individuo,
postosi a cavalcioni della vetrata delimitante la Curva Nord, indossante una maglia di color
nero che, nella parte anteriore, esibiva la dicitura “Speziale libero”, spregevolmente allusiva
all’uccisione di un Servitore dello Stato.
Alla conclusione del “colloquio”, con 45 minuti di ritardo, la gara poteva iniziare;
4) nelle circostanze sub 3, i sostenitori del Napoli, all’approssimarsi del capitano della loro
squadra insieme a numerosi fotografi ed altri accompagnatori, avevano effettuato contro
costoro un nutrito lancio di petardi e di bengala, con conseguenze lesive per un Vigile del
fuoco;
5) al 26° del primo tempo, sostenitori della Fiorentina (circa il 50% degli oltre 8.700 occupanti
la Curva Sud) avevano intonato il coro “Vesuvio lavali con il fuoco”, perfettamente percepito
nelle varie posizioni occupate nel recinto di giuoco dai collaboratori della Procura federale;
6) al termine della gara, circa 200 sostenitori del Napoli, scavalcando le recinzioni, erano entrati
nel recinto di giuoco, si erano appropriati di palloni, tute ed altri accessori presenti sulle
panchine, si erano avvicinati alla Curva Sud, occupata dai tifosi della Fiorentina, rivolgendo
loro gesti provocatori, ed erano rimasti sul terreno di giuoco per circa dieci minuti,
costringendo le due squadre e gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi, invece di
procedere immediatamente alla cerimonia di premiazione;
7) durante il deflusso degli spettatori dallo stadio, uno steward era stato colpito alla testa, con
conseguenze lesive, da una bottiglietta scagliata da un tifoso della Fiorentina
osserva:
entrambe le Società, a titolo di responsabilità oggettiva, devono necessariamente rispondere degli
illeciti comportamenti dei propri sostenitori.
La Soc. Napoli deve essere sanzionata ex art. 14 n. 2 CGS per le condotte violente,
dettagliatamente descritte sub 1 e 4 della premessa, di particolare gravità per il numero dei
responsabili e, soprattutto, per le conseguenze lesive in danno di appartenenti delle Forze
dell’Ordine e dei VV.FF. Parimenti, nelle circostanze descritte sub 3) della premessa, deve essere
sanzionata per l’atteggiamento gravemente intimidatorio assunto dai propri sostenitori, che
avevano minacciato “l’invasione” del terreno di giuoco qualora il capitano della loro squadra non
avesse fornito ai “capi degli ultras” delucidazioni in merito al ferimento di tre tifosi partenopei,
avvenuto fuori dallo stadio alcune ore prima dell’inizio della gara. Una minaccia grave e
“credibile”, di cui vennero evitate le possibili conseguenze per la sicurezza pubblica attuando “il
dialogo” richiesto dagli “ultras”.
La Soc. Napoli deve altresì essere sanzionata per “l’invasione” del terreno di giuoco al termine
della gara (sub 6), non certo “festosa” per le appropriazione e le provocazioni che l’hanno
caratterizzata.
L’entità della consequenziale sanzione, quantificata nel dispositivo, riflette necessariamente la
pluralità e la particolare gravità degli addebiti, con valutazione attenuativa ex art 14 n. 5, in
relazione all’art. 13 n. 1 lettere a) e b) per la concreta cooperazione fornita dai dirigenti societari
alle Forze dell’Ordine.
Per quanto attiene alle condotte addebitabili ai sostenitori della Fiorentina, è di tutta evidenza che
il coro indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria (sub 3 della premessa) costituisce un
“comportamento discriminatorio per origine territoriale”, sanzionabile ex art 11 nn. 1 e 3 CGS
per la sua “dimensione” e “percezione reale”, puntualizzata dai collaboratori della Procura
federale.
Trattandosi di “prima violazione” in materia di comportamenti discriminatori, appare equo
quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale di cui al cit. art 11 n. 3, ed all’art. 18,
comma 1, lettera e), in riferimento al settore denominato “Curva Fiesole” dello stadio fiorentino,
ove notoriamente, senza la necessità di ulteriori riscontri, prendono posto in occasione delle gare
casalinghe i tifosi “ultras” della Società viola, disponendo nel contempo la sospensione
dell’esecuzione della sanzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2 bis CGS.
La società viola deve altresì rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14 nn. 1 e 2
CGS, dell’atto di violenza compiuto da un suo sostenitore in danno di un steward (sub 7) ed
appare equo quantificare la consequenziale sanzione nella misura indicata nel dispositivo, con la
valutazione attenuativa ex art. 14 n. 5, in relazione all’art. 13 n. 1 lettera a) e b), per la concreta
cooperazione offerta alle forze dell’Ordine onde prevenire fatti violenti o discriminatori.
Entrambe le Società infine, devono essere sanzionate ex art. 12 n. 3 CGS, nella misura
quantificata nel dispositivo, per l’esecrabile oltraggio recato all’inno nazionale (sub 2).
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Napoli la sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte
chiuse, l’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e l’ammenda di € 40.000, 00 ex art. 12 n. 3
CGS; delibera di infliggere alla Soc. Fiorentina la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il
settore denominato “Curva Fiesole” privo di spettatori, disponendo la sospensione
dell’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, nonché l’ammenda
di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e di € 30.000,00 ex art. 12 n. 3 CGS.