COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 22/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. COSTANTINI GIANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO 1963, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2014, ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / CASTELVECCHIO, DISPUTATA IL 6.4.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°52 del 10.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 22/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. COSTANTINI GIANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO 1963, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2014, ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / CASTELVECCHIO, DISPUTATA IL 6.4.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°52 del 10.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). ERRATA CORRIGE In relazione al provvedimento adottato dalla C.D. nella seduta del 12.5.2014, pubblicato sul C.U. n° 60, del 15.5.2014, di accoglimento parziale dell’appello in epigrafe specificato, deve emendarsi la parte del dispositivo nella quale, per mero errore materiale, è stato disposto l’addebito della tassa d’appello, anziché l’accredito. Per quanto sopra, il provvedimento viene corretto come segue: “Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione al dirigente Costantini Gianni fino al 30.9.2014, disponendo accreditarsi la relativa tassa.
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