COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.23 a carico di: del Signor AITA Alberto, allenatore di seconda categoria per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 4 e 6 lettere b) e d) del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà correttezza e probità sportiva poiché travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, rilasciava dichiarazioni al termine della gara Rende – Guardavalle del 4.3.2012, così come riportate dal quotidiano “Il Quotidiano della Calabria” del 5.3.2012 e registrate su supporto audio venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intera classe arbitrale, ed altresì veniva messa in dubbio l’imparzialità e la correttezza degli ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso; della società FC GUARDAVALLE ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.23 a carico di: del Signor AITA Alberto, allenatore di seconda categoria per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 4 e 6 lettere b) e d) del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà correttezza e probità sportiva poiché travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, rilasciava dichiarazioni al termine della gara Rende - Guardavalle del 4.3.2012, così come riportate dal quotidiano “Il Quotidiano della Calabria” del 5.3.2012 e registrate su supporto audio venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intera classe arbitrale, ed altresì veniva messa in dubbio l’imparzialità e la correttezza degli ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso; della società FC GUARDAVALLE ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, letta la nota datata 8.3.2012 del Comitato Regionale Calabria, pervenuta alla Procura Federale in data 15.03.2012, con la quale veniva trasmessa la comunicazione a firma del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, sig. Stefano Archinà, al fine di segnalare, il comportamento del sig. Aita Alberto, allenatore di seconda categoria (matr.28.853), tesserato per la società FC Guardavalle ASD per la stagione sportiva 2011-2012, che avrebbe rilasciato, al termine della gara Rende – Guardavalle del 4.3.2012, dichiarazioni ritenute lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale; RILEVATO -che in data 4.3.2012 il predetto sig. Alberto Aita, al termine della gara Rende – Guardavalle, avrebbe reso talune dichiarazioni ritenute lesive, riportate successivamente dal quotidiano “Il Quotidiano della Calabria” nonché registrate su supporto audio e,precisamente: “Sono convinto e mi assumo ogni responsabilità – continua Aita – che c’è un progetto ben preciso per tutto quello che deve succedere da qui fino alla fine del campionato, c’è la casta, questa famosa casta è sempre esistita e decide le sorti delle squadre. Non ho mai parlato degli arbitri, ho sempre cercato di tenere un comportamento, un’etica corretta e rispettosa nei confronti di tutti ma penso che ci sia premeditazione in quello che hanno fatto oggi perché è qualcosa di impossibile, l’hanno visto tutti quello che è successo… Penso che sia qualcosa di premeditato, a mio avviso già si sa chi deve vincere il campionato e chi deve fare play-off.”; -che con la medesima nota datata 8.3.2012 era stata trasmessa una copia della pagina del suddetto “Il Quotidiano della Calabria del 5.3.2012, ed altresì copia del supporto audio, contenente l’intervista al signor Aita Alberto, riportanti le citate dichiarazioni (allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante); -che il suddetto signor Aita Alberto non provvedeva, in alcun modo, a smentire le proprie dichiarazioni; RITENUTO: -che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47: -che il suddetto signor Aita Alberto, rilasciando le predette dichiarazioni al termine della gara Rende - Guardavalle del 4.3.2012, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità e la correttezza degli ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso violando, così, i doveri di lealtà correttezza e probità, nonché l’art. 5, commi 1, 4 e 6 lettere b) e d) del C.G.S. ; -che la società debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al suo tesserato; Visto l’art. 32 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti; Visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 4 marzo 2014, prot. nr. 4722/1033pf11-12/GR/mg: -Signor AITA Alberto,allenatore di seconda categoria, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 4 e 6 lettere b) e d) del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, rilasciando le suddette dichiarazioni, al termine della gara Rende - Guardavalle del 4.3.2012, così come riportate dal quotidiano “Il Quotidiano della Calabria” del 5.3.2012 e registrate su supporto audio, venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intera classe arbitrale, ed altresì veniva messa in dubbio l’imparzialità e la correttezza degli ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso; -la società FC Guardavalle ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 5 maggio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il signor Alberto Aita; nessuno è comparso per la società FC Guardavalle ASD. Prima dell’inizio del dibattimento, il deferito Aita Alberto ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto degli artt. 23 e 24 C.G.S. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti per come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; ritiene che sussistono i presupposti per l’applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la richiesta di 1.000,00 euro di ammenda nei confronti dell’ulteriore deferita, la società FC Guardavalle ASD. I MOTIVI DELLA DECISIONE ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del p atteggiamento; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni: al Signor AITA Alberto TRE (3) giornate di squalifica, alla società FC Guardavalle ASD l’ammenda di € 600,00 (seicento/00) euro.
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