COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.108 della Società A.S.D. FUTSAL FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 17.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Domenico Sport – Futsal Fuscaldo del 12/4/2014 con il punteggio di 0-6 Campionato Calcio a 5 Serie D;squalifica del calciatore FILIPPO Mirko fino al 31/12/2014, squalifica del calciatore MANNARINO Stefano per DUE giornate, inibizione del dirigente CAVALIERE Simone fino al 17/5/2014, squalifica dell’allenatore ABRAMO Matteo Simone fino al 31/12/2015, ammenda di € 250,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.108 della Società A.S.D. FUTSAL FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 17.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Domenico Sport – Futsal Fuscaldo del 12/4/2014 con il punteggio di 0-6 Campionato Calcio a 5 Serie D;squalifica del calciatore FILIPPO Mirko fino al 31/12/2014, squalifica del calciatore MANNARINO Stefano per DUE giornate, inibizione del dirigente CAVALIERE Simone fino al 17/5/2014, squalifica dell’allenatore ABRAMO Matteo Simone fino al 31/12/2015, ammenda di € 250,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA - in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo proposto dall’A.S.D. Futsal Fuscaldo relativamente alle seguenti sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale con C.U. 41 del 17.04.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza: 1) avverso la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6, non avendo la ricorrente dimostrato di avere trasmesso copia del reclamo alla controparte, contravvenendo quindi a quanto disposto dall’art.33, comma 5, del C.G.S.; 2) avverso la squalifica per due giornate del calciatore Stefano Mannarino, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S.; 3) avverso la squalifica fino al 17.05.2014 del dirigente accompagnatore Simone Cavaliere, in quanto non sono impugnabili le inibizioni dei dirigenti fino ad un mese, ai sensi dell’art.45, comma 3/b, del C.G.S.; - che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Domenico Sport - A.S.D. Futsal Fuscaldo del 12.04.2014, risulta quanto qui di seguito riportato: -al 24° del II tempo, veniva espulso il calciatore del Fuscaldo, Mirko Filippo, poiché, dopo avere proferito nei confronti del direttore di gara frasi offensive, lo spintonava più volte con il corpo e con una spallata, continuando ad offenderlo anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione; -nella medesima circostanza, nella quale peraltro veniva espulso anche un altro calciatore della reclamante, entrava abusivamente sul terreno di gioco l’allenatore del Fuscaldo, Matteo Simone Abramo, protestando per le espulsioni comminate ai suoi due giocatori e rivolgeva all’arbitro frasi offensive ed inoltre, dopo averlo afferrato per il braccio sx, lo strattonava più volte, provocandogli dolore; -dopo essere stato espulso, l’allenatore colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo alla guancia sx, prima di essere allontanato a fatica dal terreno di gioco grazie all’intervento di alcuni tesserati della società Domenico Sport; -di seguito, una quindicina di “tifosi ed accompagnatori della società Futsal Fuscaldo”, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, “facendo cadere il custode della struttura”, raggiungevano il direttore di gara e lo colpivano con schiaffi al volto; -in quello stesso frangente, il direttore di gara, per garantire la propria incolumità, era costretto a chiamare i Carabinieri (con il cellulare prestatogli dall’allenatore della società Domenico Sport), che sopraggiungevano dopo alcuni minuti; -a seguito dei fatti succitati, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara, ritenendo che non sussistessero più le condizioni per portarla a compimento; -successivamente, l’ufficiale di gara si recava al Pronto Soccorso dell’A.S.P. di Crotone, laddove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo al braccio sx ed ecchimosi alla guancia sx”, con prognosi di due giorni (come risulta dalla scheda di pronto soccorso in atti). Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Futsal Fuscaldo, oltre a quelli indicati in precedenza in relazione ai quali è stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo (cfr. C.U. n.41 del 17.04.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza): - squalifica fino al 31.12.2014 del calciatore Mirko Filippo; - squalifica fino al 31.12.2015 dell’allenatore Matteo Simone Abramo; - ammenda alla società di € 250,00. La società reclamante, in riferimento alle suddette sanzioni, chiede che le stesse vengano annullate o, in subordine, ridotte, sostenendo, in sintesi, che: 1) gli individui entrati sul terreno di gioco ad aggredire l’arbitro non sarebbero sostenitori del Fuscaldo; 2) il calciatore Mirko Filippo avrebbe protestato solo verbalmente nei confronti del direttore di gara, anche se in maniera vibrata, ma senza spintonarlo o offenderlo; 3) l’allenatore Matteo Simone Abramo avrebbe solamente chiesto spiegazioni all’arbitro per le espulsioni comminate ai calciatori della propria squadra, senza minacciarlo; gli atti di violenza ai danni dell’arbitro sarebbero stati compiuti non dall’allenatore ma da persone estranee alla società entrate in campo. I fatti per come riferiti dal direttore di gara, in modo chiaro e puntuale, non possono essere posti in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale(art.35 del C.G.S.). La Commissione ritiene congrua ed adeguata ai fatti verificatisi sia l’ammenda di € 250,00, comminata alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento violento posto in essere dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, che la squalifica fino al 31.12.2014 inflitta al calciatore Mirko Filippo, reo di aver offeso ripetutamente il direttore di gara e di averlo spintonato. Invece, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica fino al 31.12.2015 inflitta all’allenatore Matteo Simone Abramo, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascrittigli; P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo, per i motivi di cui in premessa, nella parte in cui s’impugnano: a) la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) la squalifica per due giornate del calciatore Stefano Mannarino; c) la squalifica fino al 17.05.2014 del dirigente accompagnatore Simone Cavaliere; - riduce la squalifica a carico dell’allenatore Matteo Simone ABRAMO, fino a tutto il 30.06.2015; - conferma nel resto. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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