COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.109 della Società S.S.D. MARCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.41SGS del 28.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Pietro Mancini Torre Alta – Marca del 11/4/2014 con il punteggio di 0-3 Torneo Esordienti Fair Play 2° Fase).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.109 della Società S.S.D. MARCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.41SGS del 28.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Pietro Mancini Torre Alta - Marca del 11/4/2014 con il punteggio di 0-3 Torneo Esordienti Fair Play 2° Fase). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; RILEVA che il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara A.S. Pietro Mancini Torre Alta - S.S.D. Marca, disputatasi l’11.04.2014 e valevole per la 2a fase del Torneo Esordienti Fair Play, ha rilevato che sul referto arbitrale non è stato riportato il risultato finale della gara, né i nominativi dei componenti della squadra del Marca, mancando, inoltre, anche la firma del dirigente accompagnatore della medesima società. Il Giudice in questione, dopo aver acquisito agli atti le relazioni “non richieste, presentate da entrambe le società”, pur non potendo “entrare nel merito delle stesse, le quali, peraltro, descrivono realtà diverse”, ha rilevato nell’accaduto comportamenti da parte dei dirigenti ed allenatori di entrambe le squadre “deprecabili, che devono essere censurati con forza e decisione, soprattutto perché relativi al Torneo Esordienti Fair Play, che vede impegnati atleti i quali, per la prima volta, si affacciano all’attività agonistica ed ai quali devono essere dati ben altri esempi ed inculcati ben altri valori”. Pertanto, ha sanzionato entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 (v. C.U. n.41G del 28.04.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza-Settore Giovanile). La società S.S.D. Marca propone reclamo avverso la suddetta decisione, chiedendo l’annullamento della sanzione della perdita della gara a suo carico, sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto sia da imputare alla società avversaria, che sarebbe incorsa in un errore nell’individuazione dell’arbitro della gara, tenuto conto che, ai sensi del “Regolamento del Torneo esordienti Fair Play”, per la direzione delle gare devono essere utilizzati dirigenti-arbitri messi a disposizione dalla società ospitante. La reclamante motiva la propria richiesta sulla base della circostanza, confermata dalla società A.S. Pietro Mancini Torre Alta nelle controdeduzioni (nelle quali si scusa “per il mero errore ed il disguido causato”), che a dirigere la gara non sia stato il dirigente di quest’ultima società, Leopoldo Gigliotti, come invece riportato in distinta, ma tale Daniele Di Nino, non tesserato con la suddetta società. Tuttavia, quanto accaduto non appare riconducibile solamente al presunto errore nell’individuazione dell’arbitro, fermo restando che appare poco verosimile che sul referto venga riportato il nominativo del dirigente Leopoldo Gigliotti con accanto una firma che dovrebbe essere riconducibile al suddetto tesserato, mentre ad arbitrare sarebbe stata un’altra persona. Infatti, la suddetta circostanza in aggiunta all’assenza sul rapporto arbitrale sia dei nominativi dei componenti della squadra del Marca che della firma del dirigente accompagnatore della medesima società e, soprattutto, del risultato finale della gara stessa, lasciano intendere che la grave situazione di confusione ed incertezza sia dovuta al comportamento “deprecabile” (come definito dal Giudice di I grado) di entrambe le società, che di fatto ha causato le irregolarità del referto che hanno inficiato la gara. Pertanto, è da confermare la decisione del Giudice di prime cure di sanzionare le due società, condividendo appieno quanto dallo stesso evidenziato in ordine alla necessità di recuperare quei principi di lealtà, correttezza e rispetto delle regole che devono sempre sottendere ad ogni manifestazione sportiva ed, in particolare, ad un torneo iservato ad atleti che iniziano a praticare l’attività agonistica. Il reclamo, pertanto, deve essere respinto. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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