COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.110 della Società U.S. Sant’Anna avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.143 del 30.4.2014 (omologazione risultato della gara Sant’Anna – Cariati del 27/4/2014 con il punteggio di 1-1 conseguito sul campo Campionato di 1^Categoria).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.110 della Società U.S. Sant’Anna avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.143 del 30.4.2014 (omologazione risultato della gara Sant’Anna – Cariati del 27/4/2014 con il punteggio di 1-1 conseguito sul campo Campionato di 1^Categoria). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il giudice sportivo in primo grado non ha accolto le tesi dell’attuale reclamante che chiedeva di sanzionare la posizione irregolare dei calciatori del Cariati Scarpello Cataldo e Apicella Raffaele che, squalificati per una gara per recidività in ammonizioni, non avrebbero scontato la stessa disputando la prima gara utile a tale fine, appunto Sant’Anna - Cariati. Difatti, a detta del Sant’Anna ,la gara Cariati – Cremissa che faceva immediato seguito alla decisione del giudice sportivo che sanzionava i calciatori non può essere considerata valida utile non essendo stata disputata per l’esclusione del Cremissa dal campionato (il risultato di 0 – 3 è stato decretato dal giudice sportivo). Ma la tesi che si fonderebbe sul dato che “la squalifica deve intendersi scontata solo se è stata presentata la distinta” non merita pregio, al contrario, di quella dettata dal giudice sportivo che ha correttamente affermato che le squalifiche si intendono scontate nelle gare che hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica. Del resto, esistono delle recentissime applicazioni della norma nel senso sopra riferito relative al campionato di Lega Pro in corso in cui la società Nocerina è stata esclusa nel corso del girone di ritorno. Tra le altre si cita, oltre al caso riportato nelle controdeduzioni in primo grado del Cariati, quelli relativi alle posizioni dei calciatori Riccardo Casini, Alessio Benedetti e Andrea Russotto del Catanzaro, che, squalificati, sempre per recidività in ammonizioni, con decisione pubblicata sul comunicato n.109 del 4.2.2014 dopo la gara Pisa - Catanzaro del 2 febbraio 2014 hanno scontato la squalifica nella gara seguente Catanzaro – Nocerina in programma il 16 febbraio 2014 ma non disputata per esclusione della Nocerina e quindi “considerata perduta dalla Nocerina con il punteggio di 0 – 3” ed hanno regolarmente disputato la gara seguente del 23.2.2014 Catanzaro- Ascoli. Per tali ragioni il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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