COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.111 della Società A.S.D. A.C. Scillese 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.70 del 30.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara A.C.Scillese 2012 – Real Messignadi del 26/4/2014 con il punteggio 0-3 Campionato 3^Categoria).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.111 della Società A.S.D. A.C. Scillese 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.70 del 30.4.2014 (punizione sportiva della perdita della gara A.C.Scillese 2012 – Real Messignadi del 26/4/2014 con il punteggio 0-3 Campionato 3^Categoria). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA in primo grado la Scillese è stata sanzionata con la perdita della gara in epigrafe in quanto non ha adempiuto alla norma che impone di schierare per tutta la durata dell’incontro un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi. Il dato appare inoppugnabile ma la reclamante ne addebita la responsabilità all’arbitro per non aver effettuato il riconoscimento ad inizio gara. Tale circostanza avrebbe impedito alla società di accorgersi che a causa di un caso di omonimia (esistono due calciatori di nome De Franco Giuseppe, entrambi in distinta) avrebbe giocato il De Franco nato nel 1987 e non quello nato nel 1993. L’arbitro, sentito a chiarimenti telefonicamente, ha confermato di avere effettuato il riconoscimento a fine primo tempo rappresentando senza alcun dubbio che con il numero 5 ha giocato De Franco Giuseppe nato il 15.1.1987. Appare chiaro che il fatto che l’arbitro non abbia provveduto al riconoscimento, non solleva la società Scillese dalla responsabilità incorrendo, comunque, nella sanzione di cui occupa. Per orientamento costante dei massimi Organi di Giustizia Sportiva, difatti, le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell’arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara, ad esclusione dei casi di identificazione errata o di identificazione non del tutto certa sulla identità di chi ha preso parte alla gara; casi che non ricorrono nel procedimento in esame. Per tali ragioni il reclamo va rigettato P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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