COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 148 DEL 14 MAGGIO 2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.103 A.S.D. PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 3.4.2014 ( squalifica del calciatore TALARICO Giuseppe fino al 30/6/2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 148 DEL 14 MAGGIO 2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.103 A.S.D. PIANOPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 3.4.2014 ( squalifica del calciatore TALARICO Giuseppe fino al 30/6/2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo;sentito il rappresentate della società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti; considerato che il direttore di gara ha escluso che il calciatore Talarico Giuseppe lo abbia volontariamente colpito; che conseguentemente il Talarico debba essere ritenuto responsabile solo di atto di modesta violenza; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare,quindi, eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti allo stesso e deve essere ridotta;
P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore TALARICO Giuseppe al 15 OTTOBRE 2014 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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