COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I ALMA SALERNO DELL’8.03.2014 – CACIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I ALMA SALERNO DELL’8.03.2014 – CACIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentate, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito l’arbitro, nella riunione del 14.04.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 13.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del dirigente della società reclamante, sig. Corino Paolo, la sanzione dell’inibizione fino al 7.09.2014, perché, “espulso per proteste, alla notifica del provvedimento spingeva l’arbitro con il petto, inoltre lo minacciava” ed, infine, a carico della medesima società reclamante, l’ammenda di euro 400,00, per ingiurie, reiterate minacce e sputi indirizzati al direttore di gara. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Maleventum ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, da una accurata lettura degli atti ufficiali, dalla documentazione depositata, in atti, dalla reclamante, nonché dall’audizione del direttore di gara, è emerso che, sebbene i fati si siano svolti, sotto il profilo sostanziale, come già refertato dall’arbitro della gara, tuttavia il contatto avvenuto tra lo stesso ed il dirigente della società reclamante, sig. Corino Paolo, è stato talmente leggero da non aver arrecato alcun danno all’arbitro della gara, la quale ultima, dunque, si è svolta senza essere influenzata dalla descritta circostanza. Questo Collegio, pur deprecando il comportamento del tesserato e giudicandolo meritevole di adeguata sanzione, tuttavia ritiene, in ragione dell’enunciata motivazione, che debba ridursi al 7.07.2014 l’inibizione a carico del sig. Corino Paolo. Per quel che concerne la sanzione pecuniaria, la doglianza della reclamante non può trovare accoglimento, sia in ragione della gravità dei fatti che l’hanno motivata, che prescindono dalla posizione soggettiva dell’innanzi nominato dirigente. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Maleventum, di ridurre al 7.07.2014 l’impugnata inibizione a carico del dirigente, sig. Corino Paolo; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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