COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 132. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIERRI FRANCESCO CARMELO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ZAGZESCHI IONUT (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. GAROFALO ANTONIO GABIELE E ZAGZESCHI MARIAN (SVINCOLATI, RISPETTIVAMENTE, DAL 1° LUGLIO 2011 E DAL 1° LUGLIO 2013): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI GRUCCIO CARMINE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. D’AGUANNO DONATO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRILLO CARMINE (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA;A CARICO DELLA SOCIETÀ VALDIANO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 132. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIERRI FRANCESCO CARMELO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ZAGZESCHI IONUT (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. GAROFALO ANTONIO GABIELE E ZAGZESCHI MARIAN (SVINCOLATI, RISPETTIVAMENTE, DAL 1° LUGLIO 2011 E DAL 1° LUGLIO 2013): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI GRUCCIO CARMINE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. D’AGUANNO DONATO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRILLO CARMINE (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA;A CARICO DELLA SOCIETÀ VALDIANO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 14 ottobre 2013, prot. 1643/1206, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare deve essere richiamata la propria disposizione di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 83 del 27.03.2014 con la quale veniva disposto il rinvio della decisione alla seduta del 14.04.2014. Alla riunione del 14 aprile 2014 sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché i deferiti sigg. Di Gruccio Carmine, D’Aguanno Donato e la società Valdiano. Il rappresentante della Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell’ulteriore assenza, questa volta, senza alcuna giustificazione, del deferito sig. Pierri Francesco Carmelo, benché ritualmente riconvocato (con la relativa raccomandata postale regolarmente recapitata). Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, procede a descrivere sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti nel presente procedimento. I deferiti Di Gruccio Carmine e D’Aguanno Donato, per conto della società Valdiano, enunciano le motivazioni a giustificazione della società di appartenenza e per se medesimi, precisando che le mansioni societarie a loro affidate sono diverse, rispetto a quella episodicamente espletate nella circostanza in esame, per la quale sono stati deferiti. A conforto dell’assunto, essi depositano documentazione idonea ad attestare di non essere stati mai dirigenti accompagnatori della specifica squadra della società e di non poter, quindi, conoscere fisicamente i calciatori in argomento. In occasione dell’audizione presso questa C.D.T., nonché per quanto esposto nell’atto di controdeduzioni, la società Valdiano ha eccepito che, a suo avviso, le responsabilità sportive della vicenda debbano essere addebitate esclusivamente all’allenatore della squadra, unico tesserato della società ad aver adottato le decisioni di sua competenza (anche per quanto concerne l’utilizzo e le sostituzioni dei calciatori in campo), oltre che a conoscenza dei calciatori in esame, della rispettiva fisionomia e delle rispettive posizioni, individuali e sportive. Ha, altresì, evidenziato “l’estrema delicatezza e gravità” della vicenda, in riferimento ad alcuni aspetti, ad avviso della società meritevoli di adeguata tutela, sotto il profilo della riservatezza. Ha puntualizzato, inoltre, che la gara in argomento era stata rinviata ad altra data, proprio su richiesta della società di controparte, accettata dalla società Valdiano (come attestato dalla Delegazione Provinciale di Salerno), “per mera cortesia sportiva”, il che aveva determinato l’impossibilità di presenza per il dirigente accompagnatore, a carattere continuativo, della squadra in questione. Ancora, la società deferita ha allegato il Comunicato Ufficiale n. 115 del 13.12.2013 del Settore Tecnico della F.I.G.C., sul quale è stata pubblicata la sanzione disciplinare a carico dell’allenatore della squadra del Valdiano, che la controdeducente insiste a chiedere sia qualificato come unico responsabile della vicenda, che, inflitta dal competente Organo disciplinare del Settore Tecnico, è stata commisurata in quattro mesi (fino al 12.04.2014), su richiesta della Procura Federale, confermata in toto dall’Organo decidente. A tal riguardo, la società controdeducente ha sottolineato la propria richiesta che non venisse applicato il principio della responsabilità oggettiva a carico della società, sia in ragione della sanzione soggettiva già inflitta a carico dell’allenatore, sia in quanto l’eventuale sanzione integrativa debba essere inflitta, ad avviso della controdeducente, semmai a carico del dirigente accompagnatore, sia pure con la considerazione della mancata conoscenza dei calciatori, come innanzi specificato, sia, infine, per il fatto che la società fosse stata già gravata da sanzione, da parte del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, proprio in ordine alla gara in esame. La società Valdiano, peraltro, ha di nuovo evidenziato il “vulnus” alla privacy del calciatore Francesco Carmelo Pierri, chiedendo che, a suo favore, siano riconosciute le circostanze attenuanti, relative alla “grave violazione del suo diritto alla riservatezza”, violazione che avrebbe determinato “nel giovane calciatore… uno stato di disagio psicologico”, per poi chiedere, a salvaguardia della posizione dei calciatore Zagzeschi Ionut e Marian, che si tenesse conto “del fatto che essi non potevano essere al corrente che il loro tesseramento… non fosse stato, per mero errore, ancora formalizzato (formalizzazione che si è verificata, come sottolineato nell’atto di deferimento, in data 8 aprile 2013, ovvero quattro giorni dopo la gara in esame)”. Ulteriormente, la società Valdiano ha chiesto, quanto ai calciatori Antonio Gabriele Garofalo e Carmine Cirillo, che si tenesse conto della loro giovanissima età e del loro curriculum positivo, sotto il profilo comportamentale e disciplinare. Infine, la controdeducente Valdiano ha chiesto che si tenesse conto di tutti i casi precedenti analoghi e delle relative sanzioni, nonché ha ribadito, nelle conclusioni dell’atto di controdeduzioni, che si considerasse la sanzione già inflitta a carico dell’allenatore, sig. Luca Tonti, dall’Organo disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C., alla quale la società Valdiano ha chiesto venissero rapportate anche le altre eventuali sanzioni, da parte di questa C.D.T. Dopo l’ascolto dei deferiti, la Procura Federale, nella persona del sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del calciatore Pierri Francesco Carmelo, la squalifica per sette giornate di gara; a carico dei calciatori Zagzeschi Jonut e Zagzeschi Marian, la squalifica per due giornate di gara; a carico del calciatore Garofalo Antonio Gabriele, la squalifica per cinque giornate di gara; a carico del dirigente, sig. Di Gruccio Carmine, l’inibizione per mesi sette; a carico del dirigente, sig. D’Aguanno Donato, l’inibizione per mesi tre; a carico del calciatore Cirillo Carmine, la squalifica per tre giornate di gara ed, infine, a carico della società Valdiano, due punti di penalizzazione. Questa C.D.T., sentite le proposte della Procura Federale, valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, ha determinato, sulla quale di tutto quanto innanzi enunciato e precisato, le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Pierri Francesco Carmelo, la squalifica per cinque giornate di gara; a carico del calciatore Garofalo Antonio Gabriele, la squalifica per tre giornate di gara; a carico dei dirigenti, sig. Di Gruccio Carmine e D’Aguanno Donato, l’inibizione per mesi uno; a carico dei calciatori Zagzeschi Jonut, Zagzeschi Marian e Cirillo Carmine, la squalifica per una giornata di gara; a carico della società Valdiano, nel rispetto del principio di adeguatezza e di coerenza, l’ammenda di euro 500,00. P.Q.M. DELIBERA a carico del calciatore Pierri Francesco Carmelo, la squalifica per cinque giornate di gara; a carico del calciatore Garofalo Antonio Gabriele, la squalifica per tre giornate di gara; a carico dei dirigenti, sig. Di Gruccio Carmine e D’Aguanno Donato, l’inibizione per mesi uno per ognuno; a carico dei calciatori Zagzeschi Jonut, Zagzeschi Marian e Cirillo Carmine, la squalifica per una giornata di gara; a carico della società Valdiano, nel rispetto del principio di adeguatezza e di coerenza, l’ammenda di euro 500,00.
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