COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 133 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FAIELLA ROSARIO ANGELO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI CASTELLAMMARE DI STABIA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 133 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FAIELLA ROSARIO ANGELO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI CASTELLAMMARE DI STABIA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 settembre 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 febbraio 2013, protocollo 5200/170, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 128 di questa C.D.T., relativa alla riunione del 13 gennaio 2014, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014, con la quale era stato disposto il rinvio della decisione alla riunione a data da destinarsi, su richiesta del Rappresentate della Procura Federale, per consentirgli di articolare, in modo completo, le sue richieste conclusive. Alla riunione medesima, in data 5 maggio, sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza, nonché il deferito, sig. Faiella Angelo Rosario. Il rappresentante della Procura Federale ha di nuovo ribadito, in fase dibattimentale, che l’arbitro effettivo, sig. Faiella Angelo Rosario, non si era presentato alle tre convocazioni della C.D.T., in quanto non era stato informato dalla propria sezione arbitrale del secondo e del terzo avviso, riconoscendo, viceversa, di aver ricevuto la prima convocazione, per il 6 giugno 2012, in ordine alla quale il deferito ha dichiarato di essere stato notiziato telefonicamente e di non ricordare da quale fonte fosse pervenuta la telefonata. Ha riferito, inoltre, in merito alla predetta prima comunicazione, di essere stato impossibilitato a presenziare per importanti motivi, tant’è che aveva chiesto alla sezione medesima, nel contempo, di non essere designato per le gare successive, per un periodo di sessanta giorni. Le audizioni dell’ex presidente del C.R.A. Campania, sig. Alberto Ramaglia, e del presidente della sezione di Castellammare di Stabia, sig. Costantino Cavalieri, non sono risultate idonee a chiarire la posizione e le giustificazioni del deferito. Invero, quanto al primo, si è limitato a documentare di aver trasmesso, per posta elettronica, le richieste di convocazione, senza peraltro svolgere alcuna attività di verifica, o di conferma, delle tre convocazioni (non una, ma addirittura tre!), denotando, dunque, un’obiettiva insufficienza sotto il profilo della diligenza. Il Sostituto Procuratore Federale, ancora una volta, ha insistito in udienza, con il sig. Faiella, di indicare chi lo avesse contattato telefonicamente. Il sig. Faiella, ancora una volta, ha ribadito di non sapere chi l’aveva raggiunto telefonicamente e che questa persona l’aveva rassicurato che poteva non presentarsi, anche senza ulteriori giustificazioni. Il Faiella riferisce, inoltre, di essere sicuro che la persona, che l’aveva chiamato, non apparteneva alla propria sezione arbitrale. La C.D.T., nella persona del Presidente f.f., ha rinnovato la richiesta, al deferito, del motivo per il quale non si fosse preoccupato di chiedere chi fosse il suo interlocutore, il quale, poi, avrebbe avuto la possibilità di ribadire, o di negare, di aver segnalato la non necessità di giustificare l’eventuale assenza in udienza. Il deferito, sig, Faiella Angelo Rosario, in udienza si è riportato a quanto già dichiarato nelle memorie difensive, in atti depositate. La Procura Federale, nella persona del sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il deferito, sig. Faiella Angelo Rosario, l’inibizione per mesi sei. Questa C.D.T., preso atto della proposta della Procura Federale; accertato nel procedimento che il sig. Faiella Rosario Angelo non è riuscito a dimostrare la sua buona fede nel non presentarsi alle convocazioni, anzi inseminando qualche ragionevole dubbio di voler “coprire” qualche comportamento omissivo, da parte di persona addetta alla sua sezione arbitrale; visto l’art. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Faiella Angelo Rosario, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Castellammare, la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
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