COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPERONE – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS I SPERONE DEL 2.02.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPERONE – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS I SPERONE DEL 2.02.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 68 del 13.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Sperone ha proposto ricorso avverso la citata decisione. La tesi della reclamante è meritevole di accoglimento. Invero, da una accurata lettura degli atti ufficiali, nonché dalla documentazione depositata, in atti, dalla reclamante e dall’audizione del direttore di gara, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, è emerso che la sospensione della gara era scaturita dalle continue minacce, insulti e proteste da parte dei calciatori della squadra locale e che, inoltre, per tutta la durata della gara, di conseguenza alle decisioni del direttore di gara, la società locale non aveva mai osservato un comportamento consono, ma, viceversa, era stata costantemente polemica, con continue proteste. Questo Collegio, pertanto, alla luce delle circostanze innanzi rappresentate, giudica di dover riformare la decisione del Primo Giudice, infliggendo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a carico della società ospitante, Salvatore De Judicibus, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sperone, di annullare l’impugnata delibera del primo Giudice, e, per l’effetto, di infliggere, a carico della società Salvatore De Judicibus, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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