COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 20.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTRO STORICO AVELLINO – GARA SPERONE I CENTRO STORICO AVELLINO DEL 26.04.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 20.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTRO STORICO AVELLINO – GARA SPERONE I CENTRO STORICO AVELLINO DEL 26.04.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte riunioni, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltati, nell’odierna riunione, il direttore di gara ed i due Commissari di Campo; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul C.U. n. 99 dell’8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe, valida per il Campionato di Seconda Categoria, per “errore tecnico dell’arbitro”, in ragione della mancata espulsione del calciatore del Centro Storico Avellino, Canonico Ivan, pur ammonito, per ammissione dello stesso arbitro (mediante apposita e specifica annotazione nel suo referto) per due volte. In ordine all’appello presentato dalla società Centro Storico Avellino, nonché al fine di una puntuale ricostruzione della vicenda, la Commissione rileva quanto segue: nel suo rapporto di gara, l’arbitro, nel riquadro riservato alle ammonizioni, ne ha indicate due (al 30° del primo tempo ed al 1 4° del secondo tempo) a carico del calciatore n. 9 del Centro Storico, Canonico, il quale, però, come sottolineato in precedenza, non è stato espulso. Il direttore di gara ha anche riferito, nel suo rapporto ufficiale, che, al 24° del 2° tempo, ha espulso un calciatore dello Speron e ed, un minuto dopo, l’assistente di parte della stessa squadra, venendo a questo punto ingiuriato dal calciatore n. 6 della società Sperone, che egli ha ritenuto di non espellere dal terreno di gioco, “per non mettere a rischio la propria incolumità”, con contestuale sospensione della gara. Ha refertato, infine, che in precedenza, nel primo tempo, al 26’, aveva allontanato l’allenatore dello Sperone per proteste. La reclamante ha sostenuto che, in realtà, nel corso della gara, la società Sperone ha posto in essere una serie di comportamenti e contestazioni, che hanno determinato uno stato di tensione nell’arbitro, a tal punto che egli è stato indotto a commettere l’errore tecnico della mancata espulsione dell’innanzi nominato calciatore Canonico Ivan, della società Centro Storico Avellino, per poi sospendere la gara, vista l’impossibilità, ad avviso della reclamante, di proseguirla regolarmente. Sulla base dei richiamati presupposti, la società reclamante ha concluso per l’applicazione, a carico della società Sperone, della sanzione della perdita della gara. I due Commissari di Campo, in sede di audizione presso questa C.D.T., hanno riferito di un clima “non esasperato” e di “normali contestazioni”, senza, dunque, che si sia potuto rilevare pericolo per l’incolumità dell’arbitro. Quest’ultimo, in occasione dell’odierna audizione presso questa C.D.T., nel riconoscere il proprio errore tecnico, ha precisato di non aver espulso, al 14° del secondo tempo, il sig. Canonico Ivan, n. 9 del Centro Storico Avellino, non solo perché aveva omesso di annotare sul taccuino la prima ammonizione, avvenuta al 30’ del primo tempo, ma in quanto era preda di uno stato di tensione e di stress, dovuto alle continue contestazioni e proteste poste in essere nel corso del primo tempo ed, in particolare, all’episodio dell’allontanamento dell’allenatore della società Sperone ed al battibecco avuto da questo con la panchina e con un calciatore avversario, verificatosi al 26’ del primo tempo, quindi nei minuti immediatamente precedenti l’ammonizione del calciatore Canonico, non annotata. La Commissione ritiene che, sicuramente, al 24’ ed al 25’ del secondo tempo, da alcuni giocatori e dall’assistente di parte dello Sperone siano stati attivati comportamenti censurabili e riprovevoli, idonei ad accentuare le tensioni e le preoccupazioni dell’arbitro. Quanto alla cronologia dei fatti, è ben vero che l’errore tecnico, configuratosi nella mancata espulsione per doppia ammonizione, è avvenuto prima dei comportamenti antisportivi della società Sperone. Tuttavia, l’elemento inconfutabilmente dominante è quello stato di tensione e di confusione, nel quale era venuto a trovarsi il direttore di gara. Sul punto, deve sottolinearsi che i due Commissari di Campo – il cui referto è, in ogni caso, da ritenere di minore valenza, rispetto a quello dell’arbitro, sia in ragione delle diverse posizioni giuridico-sportive, sia in quanto la percezione dei fatti deve essere descritta dal diretto interessato, che non può essere surrogato da altri – hanno significativamente modificato, all’atto dell’audizione, lo scarno rapporto ufficiale originario. Deve, altresì, evidenziarsi che lo stesso arbitro ha, non meno significativamente, modificato, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., uno specifico aspetto, rispetto al proprio rapporto ufficiale. In via specifica, egli ha dichiarato di non aver “segnato nel taccuino questa prima ammonizione, perché evidentemente turbato dalle precedenti proteste e battibecchi, che erano anche sfociate nell’allontanamento dell’allenatore dello Sperone”. Il quadro che emerge, pur nelle contraddittorietà e nella sostanziale mancanza di chiarezza, che può ben desumersi dal riepilogo innanzi riportato, è certamente di non conformità alla correttezza sportiva, relativa al comportamento della società Sperone. Deve, tuttavia, sottolinearsi quanto segue: che il Giudice Sportivo Territoriale ha del tutto omesso l’approfondimento degli aspetti fin qui descritti, limitandosi a soffermarsi sull’aspetto peculiare della mancata espulsione del calciatore Canonico del Centro Storico Avellino, nonostante la duplice ammonizione a suo carico; che l’arbitro della gara non ha fatto leva su alcuno degli strumenti giuridico-sportivi e regolamentari, a sua disposizione per evitare di dover ricorrere alla sospensione anticipata della gara; che egli ha fatto riferimento all’espulsione, già decretata, di due calciatori della società Sperone, alle quali si sarebbe dovuta aggiungere quella relativa al calciatore n. 6 dello Sperone medesimo, Sgambati Giovanni (squalificato, per tale motivo, dal Giudice Sportivo Territoriale per due gare); che, in buona sostanza, egli ha adottato una decisione obiettivamente affrettata (quella della sospensione anticipata della gara), sulla base di una mera sensazione (timore per la propria incolumità). Questa C.D.T. giudica, invero, che le condizioni ambientali non fossero tali, anche sulla scorta del referto arbitrale e della sua audizione presso questo Collegio, da giustificare la decisione della più volte richiamata sospensione anticipata. P.Q.M. DELIBERA respingersi il reclamo presentato dalla società Centro Storico Avellino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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