COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 104 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAN PROSPERO avverso squalifica al 31.1.2015 calc. RIZZO PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 30.4.2014 gara REAL SAN PROSPERO – GATTATICO del 26.4.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 104 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAN PROSPERO avverso squalifica al 31.1.2015 calc. RIZZO PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 30.4.2014 gara REAL SAN PROSPERO - GATTATICO del 26.4.2014 L'A.S.D. REAL SAN PROSPERO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che dopo la segnatura, ritenuta irregolare come altri precedenti, del quarto gol da parte della squadra avversaria, l'arbitro si avvicinava al calc. RIZZO, faccia a faccia in segno di sfida. Il calciatore teneva le mani sul petto per dimostrare che non voleva venire a contatto; sono volate parole, ma non con tono minaccioso. Ripresosi l'ordine, le squadre si apprestavano a riprendere la gara e a quel punto l'arbitro fischiò la fine (anticipata) con il triplice fischio. Chiede l'annullamento o la riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l'A.S.D. REAL SAN PROSPERO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. RIZZO, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria,lo spingeva, per due volte al petto, con due mani, facendolo indietreggiare di alcuni passi, mentre gli rivolgeva frasi minacciose, cercando ancora di avvicinarglisi, impeditone dall'intervento di giocatori dell'A.C.D. Gattatico, mentre si trovava a circa 2 metri di distanza dall'arbitro; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc. RIZZO possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.11.2014 la squalifica del calc. RIZZO PAOLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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