COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 111 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. DOLO MAMADOU

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 111 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. DOLO MAMADOU Con nota 21.3.2014 n. 5201-514, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il sig. DOLO MAMADOU per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento, nella stagione sportiva 2013/2014, per la società A.S.D. RED DEVILS, senza averne titolo, perché precedentemente tesserato per un club affiliato alla Federazione Ivoriana Calcio. Effettuata ritualmente la notifica, il sig. DOLO ha inviato memoria difensiva in cui fa presente che, non conoscendo bene la lingua italiana, credendo che la domanda rivoltagli fosse se avesse mai giocato in Italia, aveva risposto negativamente. Se avesse capito che, invece, veniva chiesto se fosse mai stato tesserato per squadre di calcio, avrebbe senz'altro riferito che, in passato, aveva giocato nell'equivalente serie A del suo paese di origine. Dichiarandosi in assoluta buona fede per l'accaduto, si richiama alla benevolenza della C.D., scusandosi, inoltre, perché, per motivi di lavoro(appena trovato), non potrà essere presente alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità del sig. DOLO MAMADOU con la squalifica per mesi 3. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria presentata dal sig. DOLO;; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. DOLO MAMADOU integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite; - visto l' art. 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al sig. DOLO MAMADOU la squalifica per mesi 3, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it