COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 113 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. SAMMARTINESE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 30.4.2014 gara SAMMARTINESE – INTER CLUB PARMA del 13.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 113 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. SAMMARTINESE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 30.4.2014 gara SAMMARTINESE - INTER CLUB PARMA del 13.3.2014 L'A.S.D. U.S.SAMMARTINESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, replicando quanto già esposto al primo giudice. Sostiene che il G.S. non abbia tenuto conto della normativa di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2014. "Al paragrafo 10.6 si legge che i calciatori di riserva, nel caso in cui sia utilizzato come assistente un calciatore, possono essere non più di 6 escluso il medesimo assistente di parte che è da considerare anche esso riserva e, quindi, diventa il settimo. Al paragrafo 10.7 si legge che in distinta possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva, compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro". La società Inter Club Parma ha presentato in distinta 7 riserve oltre ad un calciatore come assistente di parte e, pertanto, aveva 8 riserve, contro il numero massimo consentito di 7 e "l'inosservanza di tale disposizione comporta applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3". "Ci preme inoltre evidenziare che tale provvedimento disciplinare viene previsto sempre e comunque anche se (come il caso in esame) il calciatore assistente di parte non entra in campo, cioè non prende parte al gioco, nel corso della partita". "Infine, anche ipotizzando che il ragazzo impiegato come assistente di parte non sia un calciatore (e quindi una riserva), il medesimo diventa allora un soggetto comunque non avente titolo per l'affidamento di compiti di assistente dell'arbitro, non potendo un quattordicenne essere tesserato come dirigente o come tecnico per evidenti motivi anagrafici, anche in questo caso viene espressamente prevista la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3". Chiede la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, come previsto dal regolamento del Settore Giovanile e Scolastico. Controdeduce l'A.S.D. INTER CLUB PARMA , in via preliminare sulla inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso alla C.D. e la conseguente legittima omologazione del risultato della gara, in quanto l'U.S. SAMMARTINESE ha presentato il ricorso fuori tempo massimo previsto dalle norme federali, in relazione all'abbreviazione del termini procedurali prevista per le ultime quattro partite del campionato. Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere presentato entro le ore 12 del 2.5.2014, rispetto alla data di pubblicazione del C.U. - 30.4.2014. Per effetto di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile. Nella denegata ipotesi che non dovesse essere accolta l'eccezione preliminare, fa presente che la prospettazione fatta dall'A.S.D. U.S. Sammartinese è smentita, per tabulas, dallo stesso citato paragrafo 10.7 che prevede "nella distinta presentata all'arbitro prima della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva, compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara (parte omessa dalla società reclamante)". Il tesserato Destefano, indicato quale assistente di parte, non è qualificabile come giocatore, posto che non è stato utilizzato durante la gara, non era indicato in distinta anche come giocatore di riserva con un proprio numero di maglia ed ha preso parte all'appello pre gara come tesserato con l'esclusiva funzione di assistente dell'arbitro. Quanto poi alla circostanza che il tesserato Destefano non avesse titolo per ricoprire l'incarico di assistente di parte, fa rilevare che il citato paragrafo 10.6 stabilisce che "nelle gare in cui è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le società devono mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente o, meglio ancora, un calciatore incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro". Chiede, in via principale, con riferimento alla eccezione iniziale, la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso perché presentato fuori del tempo massimo; in via subordinata, il rigetto del ricorso dell'A.S.D. U.S. Sammartinese, confermando l'omologazione del risultato conseguito sul campo, come deciso dal primo giudice. Chiede inoltre che l'A.S.D. U.S. Sammartinese sia condannata alla rifusione delle spese legali sostenute dall'A.S.D. Inter Club Parma. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che nella distinta giocatori dell'A.S.D. Inter Club Parma per la gara di cui all'oggetto il calc.Destefano risulta indicato unicamente quale "guardalinee di società", e verificato che lo stesso ha svolto tale incarico per l'intera durata della gara, non prendendo parte, quale giocatore, alla gara medesima; - atteso che la parte conclusiva del primo comma del Paragrafo 10.6 stabilisce che "nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le società devono mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente, o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro (parte, anche questa, non citata dalla ricorrente); - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'U.S.SAMMARTINESE, confermando la decisione del primo giudice di omologare il risultato conseguito sul campo : SAMMARTINESE 1 - INTER CLUB PARMA 2. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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