COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 132 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S. ZAULE RABUIESE (Campionato di PROMOZIONE – Gir. B) in merito alla sanzione della squalifica per sei gare effettive del proprio calciatore ZIGON David (in C.U. n. 119 del 30.04.2014)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 132 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S. ZAULE RABUIESE (Campionato di PROMOZIONE – Gir. B) in merito alla sanzione della squalifica per sei gare effettive del proprio calciatore ZIGON David (in C.U. n. 119 del 30.04.2014) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 119 dd. 30.04.2014 il G.S.T infliggeva al calciatore ZIGON David la squalifica per sei gare effettive “per essere stato espulso al 44' del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, lontano dal gioco, interveniva a piedi uniti sui piedi del predetto calciatore con il chiaro intento di procurargli danno fisico; il calciatore colpito cadeva a terra dolorante e, dopo pochi minuti, riprendeva il gioco senza lamentare conseguenze; immediatamente dopo essere stato espulso lo Zigon sferrava, con violenza e da breve distanza, un pugno al capitano della squadra avversaria, colpendolo in faccia, ma senza causargli conseguenza; dopo avere commesso i predetti atti violenti, lo Zigon veniva allontanato dal recinto di gioco dal proprio capitano e da alcuni suoi compagni di squadra.” Con tempestivo reclamo l’A.S. ZAULE RABUIESE impugnava tale decisione, lamentando l'eccessiva asprezza della sanzione. La società reclamante ammetteva che il fallo commesso dallo ZIGON al 44' del secondo tempo era meritevole di espulsione, ma negava che l'intenzione del proprio calciatore fosse stata quella di recare danno fisico all'avversario in quanto l'intervento, contrariamente a quanto refertato, era stato commesso nel mentre l’avversario era in possesso di palla. La reclamante negava altresì che il proprio calciatore avesse colpito con un pugno il capitano della squadra avversaria in quanto lo Zigon si sarebbe limitato ad attingerlo con una manata, con l’intenzione di allontanarlo, posto che questi, dopo la notifica dell’espulsione, si era avvicinato a lui con fare provocatorio. A riprova di un tanto evidenziava che lo stesso referto dava atto che il capitano della squadra avversaria non aveva riportato alcuna conseguenza lesiva, nel mentre, se effettivamente fosse stato colpito al volto con un pugno violento e sferrato da breve distanza, le conseguenze sarebbero state “ben altre”. Alla riunione del 15.05.2014 veniva udito il Presidente della reclamante, sig. Giani Luigi, il quale, avuto lettura del supplemento del referto arbitrale, ribadiva le argomentazione di cui al reclamo e concludeva chiedendo una congrua riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre precisare che il reclamo, se si fosse limitato ad una pura e semplice negazione di quanto indicato nel referto di gara (come è avvento in relazione alla prima condotta addebitata allo ZIGON - fallo di gioco al 44’ minuto sanzionato con l’espulsione), sarebbe stato dichiarato inammissibile, posto che, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa CDT, la mera negazione dei fatti refertati non costituisce motivazione idonea. Se non che la reclamante, nella parte in cui ha contestato la asserita incompatibilità tra l’assenza di conseguenze lesive in capo al capitano della squadra avversaria e la condotta addebitata al proprio calciatore, ha evidenziato una presunta contraddittorietà del referto, che potrebbe astrattamente consentire alla CDT di qualificare diversamente i fatti riportati nello stesso. Tale motivo di impugnazione ha consentito alla CDT di affrontare il merito della questione ed accertare che il reclamo è infondato. Il referto di gara ed il relativo supplemento sono estremamente precisi nell’indicare che lo ZIGON ha colpito al volto un avversario con un pugno sferrato con violenza dopo essere stato espulso per condotta di gioco violenta nei confronti di altro avversario, per cui non sussistono elementi che possano contraddire un tanto. Come è noto la natura violenta del gesto non dipende dalla presenza o meno di conseguenze lesive, e ciò a maggior ragione nel diritto sportivo, settore nel quale da sempre in giurisprudenza il tentativo è parificato alla violenza consumata. Proporzionata ai fatti risulta pertanto essere la sanzione inflitta dal GST, posto che la sanzione minima, ex art. 19, punto 4., lett. b) CGS, in caso di condotta violenta nei confronti di altri calciatori è di 3 gare di squalifica e che lo ZIGON si è reso colpevole di due distinte condotte violente che devono essere separatamente valutate e cumulate a fini disciplinari. Le stesse, infatti, non sono suscettibili di essere unitariamente valutate per effetto del vincolo della continuazione non ravvisabile nello specifico trattandosi di condotte dirette nei confronti di due diversi avversari e realizzate in due diversi momenti inframezzati dalla notifica dell’espulsione che aveva riguardato il primo episodio. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così dispone: respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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