COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ANGUILLARA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO, DI INIBIZIONE FINO AL 30.4.2016 A CARICO DEL DIRIGENTE FRANCOCCI FRANCO, DI INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 A CARICO DEL L’ASSISTENTE DI GIACOMO DOMENICO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS PIERPAOLO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2017 A CARICO DEL CALCIATORE BOZZI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GUIDOCCI FRANCESCO, PERTICARA DANIELE, SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO E DE MARCO MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014 (Gara: REAL ANGUILLARA C5 – REAL BRACCIANO del 5.4.2014 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ANGUILLARA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO, DI INIBIZIONE FINO AL 30.4.2016 A CARICO DEL DIRIGENTE FRANCOCCI FRANCO, DI INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 A CARICO DEL L’ASSISTENTE DI GIACOMO DOMENICO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS PIERPAOLO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2017 A CARICO DEL CALCIATORE BOZZI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GUIDOCCI FRANCESCO, PERTICARA DANIELE, SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO E DE MARCO MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014 (Gara: REAL ANGUILLARA C5 – REAL BRACCIANO del 5.4.2014 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta la Società, osserva: la reclamante esclude che i propri tesserati abbiano avuto alcun contatto fisico con l’arbitro, vero essendo, al contrario, che essi , in occasione della rete avversaria, si sarebbero limitati soltanto a protestare, se pur in maniera veemente. Per tale motivo la ricorrente ritiene pertanto del tutto ingiustificata la decisione dell’arbitro di proseguire la gara pro forma, gara che si è invece conclusa regolarmente con in punteggio di 1 – 1, risultato questo da omologare. Si è quindi chiesta la revoca del provvedimento di perdita della gara e dell’ammenda di € 150, nonché l’annullamento, ovverso la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, ritenute eccessive e del tutto sproporzionate rispetto all’entità dei fatti. Nel rapporto di gara e relativo supplemento, atti che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata i comportamenti posti in essere dai tesserati della Società REAL ANGUILLARA, al 34mo del secondo tempo, in occasione della convalida della rete del REAL BRACCIANO. In particolare ha riferito che il calciatore n. 6 DE ANGELIS PIERPAOLO, si avvicinava di corsa e lo spintonava al petto con forza, facendolo indietreggiare per circa 5 metri, e lo colpiva poi con una testata che gli provocava dolore. Subito dopo, numerosi calciatori della Società REAL ANGUILLARA – tra i quali l’arbitro riconosceva il n. 9 GUIDUCCI FRANCESCO, il n. 10 SCOPPETTI GIANLUCA, il n. 13 BOZZI ALESSANDRO, il n. 2 DE MARCO MIRKO, il n. 11 PETRICARA DANIELE e il n. 16 PROIETTI MAURIZIO – correvano verso di lui protestando a gran voce, spingendolo e rivolgendogli insulti. A tale gruppo si aggiungeva inoltre l’assistente di parte DI GIACOMO DOMENICO, il quale lo strattonava per la divisa, spintonandolo con forza e facendolo indietreggiare di alcuni metri. Nell’occasione, il calciatore BOZZI ALESSANDRO, che lo aveva già insultato e minacciato, lo colpiva inoltre con un violentissimo calcio sul ginocchio, provocandogli un forte e persistente dolore. Nel contempo, il Dirigente FRANCOCCI FRANCO, già allontanato in precedenza per insulti e minacce all’arbitro, rientrava indebitamente sul terreno di gioco e lo colpiva con una violenta spinta sul petto, provocandogli forte dolore, e rivolgendogli nuovamente pesanti insluti e gravi minacce. A quel punto l’arbitro, valutata la situazione di pericolo , ometteva di assumere i provvedimenti disciplinari del caso e decideva quindi di far proseguire la gara pro forma, per evitare di mettere a rischio la propria incolumità. Ha precisato infine il Direttore di gara che, mentre rientrava nello spogliatoio, persone non identificate e non in lista, che si trovavano nella zona antistante gli spogliatoi, gli rivolgevano ingiurie e minacce, con atteggiamento esagitato e violento, sicchè egli si vedeva costretto a richiedere l’intervento dei Carabinieri, che giunti sul posto, ristabilivano la calma, dopo aver raccolto le generalità di alcuni presenti. Alla luce dei fatti descritti nel referto arbitrale, questa Commissione, ritiene innanzitutto pienamente giustificata la decisione dell’arbitro che, circondato minacciosamente da quasi tutti i giocatori della Società REAL ANGUILLARA, che lo incalzavano e spingevano, e colpito inoltre da una forte testata e poi da un violentissimo calcio al ginocchio, ha considerato concluso l’incontro in quel momento, proseguendo la gara pro forma fino al 90mo minuto per tutelare la propria incolumità. Va confermata l’ammenda di € 150 a carico della Società REAL ANGILLARA, per la presenza, nella zona antistanti gli spogliatoi, di persone non autorizzate che insultavano l’arbitro con atteggiamento minaccioso. Devono considerarsi, inoltre, del tutto congrue e adeguate, per la gravità dei loro comportamenti violenti, sia l’inibizione inflitta al Dirigente FRANCOCCI, che la squalifica cominata al calciatore BOZZI. Andrà inoltre confermata altresì la squalifica per 3 gare a carico dei calciatori GUIDOCCI FRANCESCO, PERTICARA DANIELE, SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO e DE MARCO MIRKO, per gli insulti e l’atteggiamento minaccioso osservato nei confronti dell’arbitro. Pur ribadendo l’intollerabilità dei loro comportamenti, si ritiene invece di rivisitare parzialmente, come da dispositivo, le sanzioni irrogate dall’assistente di parte DI GIACOMO e al calciatore DE ANGELIS. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00 a carico della Società REAL ANGUILLARA C5; di confermare l’inibizione fino al 30.4.2016 a carico del Dirigente FRANCOCCI FRANCO; di ridurre l’inibizione al 30.6.2014 a carico dell’assistente di parte DI GIACOMO DOMENICO; di ridurre la squalifica al 30.6.2017 a carico del calciatore DE ANGELIS PIERPAOLO; di confermare la squialifica fino al 30.4.2017 a carico del calciatore BOZZI ALESSANDRO. Di confermare la squalifica per 3 gare a carico dei calciatori GUIDOCCI FRANCESCO, PERTICARA DANIELE, SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO E DE MARCO MIRKO, così come già anticipato sul C.U. n. 231 del 28.1.2014. La tassa reclamo va restituita.
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