COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE LUDOVICI DANIELE (TESS. MONTELLO CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 216 DEL 10.4.2014 (Gara: MONTELLO CALCIO – CITTA’ DI APRILIA del 6.4.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE LUDOVICI DANIELE (TESS. MONTELLO CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 216 DEL 10.4.2014 (Gara: MONTELLO CALCIO – CITTA’ DI APRILIA del 6.4.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato, osserva quanto segue: il ricorrente, oltre a riportarsi integralmente a quanto dedotto a sua difesa nel reclamo, in sede di audizione, ribadiva che la squalifica comminata dal giudice sportivo è in via principale da annullare ed in subordine da ridurre, rispetto a quanto accaduto. Infatti il reclamante sosteneva che al momento dell’espulsione di alcuni suoi compagni, mentre chiedeva spiegazioni all’arbitro sull’accaduto, appoggiava la mano sulla spalla dell’arbitro per tenere lontani i propri compagni che erano presi da veementi proteste nei confronti del direttore di gara. Sul punto, nonostante si ritenga condivisibile quanto riportato dal direttore di gara nel referto, peraltro ribadito dal Giudice Sportivo, si ritiene di poter parzialmente ridurre la squalifica comminata al calciatore anche alla luce di precedenti sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva per casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DANIELE LUDOVICI al 31.12.2014, così come già anticipato sul C.U. n. 231 del 28.1.2014. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it