COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE BERTIN MASSIMILIANO (TESS. POLISPORTIVA CARSO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 225 DEL 17.4.2014 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – LANUVIO CAMPOLEONE del 13.4.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE BERTIN MASSIMILIANO (TESS. POLISPORTIVA CARSO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 225 DEL 17.4.2014 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – LANUVIO CAMPOLEONE del 13.4.2014 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il Dirigente BERTIN MASSIMILIANO contesta le decisioni del Giudice Sportivo asserendo di non aver minacciato l’arbitro, e che il lancio di acqua e della borraccia, sia pur disdicevole, non avrebbe avuto alcun connotato di violenza, non essendosi verificate conseguenze fisiche all’arbitro. Il reclamante chiede quindi la revoca dell’inibizione o, in subordine, una sua sostanziale riduzione. Il comportamento del BERTIN, come si rileva dal referto arbitrale, si concretizza, per contro, in atti di inaccettabile prepotenza verso l’arbitro. Infatti, invitato dal Direttore di gara a spegnere la sigaretta, reagiva rivolgendogli frase minacciosa e si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco, dopo il conseguente allontanametno. Dopo l’intervento del capitano della squadra, spruzzava l’acqua contenuta nella borraccia stessa, attingendolo al visoo, e gli lanciava contro con violenza la borraccia stessa, colpendolo ad un fianco. Da quanto sopra rappresentato, si ricava chiaramente una condotta da parte del BERTIN nei confronti dell’arbitro, che può essere correttamente connotata come violenta, per cui la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è ampiamente adeguata. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, come già anticipato sul C.U. n. 235 del 2.5.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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