COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO PALMERI GUIDI E DELLA SOCIETA’ EMPOLITANA GIOVENZANO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO PALMERI GUIDI E DELLA SOCIETA’ EMPOLITANA GIOVENZANO Il Presidente del Comitato Regionale Lazio in data 19.11.2013 ha rimesso alla Procura Federale la delibera del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara EMPOLITANA GIOVENZANO –TUSCIA FOGLIANESE del 9.11.2013 valevole per il Campionato Regionale Juniores A, con cuichiede di accertare l’identità dell’autore degli atti di violenza consumati, al termine dell’incontro, aidanni dell’arbitro, Sig. FEDERICO GALONI, mentre questi si trovava nella zona spogliatoi. La Procura Federale, ha esaminato preliminarmente le decisioni assunte dal Giudice Sportivo conil C.U. n. 91 del 13.11.2013, in considerazione dei gravi fatti accaduti a fine gara, quale l’aggressione subita dall’arbitro da una persona che lo spintonava verso il muro con estrema violenza, afferrandolo per il collo con entrambe le mani, impedendogli di respirare , trascinandolo verso il muro, facendogli sbattere la testa e la schiena e facendolo accasciare al suolo. La stessa persona lo prendeva per i capelli e lo mordeva al lobo dell’orecchio, tra l’indifferenza dei Dirigenti presenti. L’arbitro ricorreva alle cure presso l’azienda Sanitaria di Acilia, che lo refertava con quattro giorni di prognosi. Ha esperito la Procura le necessarie indagini e dalle fonti ricavate attraverso la minuziosa escussione delle persone informate a vario titolo (l’arbitro della gara, un soggetto non tesserato presente all’incontro, il Presidente della Società TUSCIA FOGLIANESE e MARCO PALMERI GUIDI, Direttore Generale dell’Empolitana Giovenzano), è emerso inequivocabilmente che ad aggredire l’arbitro nelle forme e circostanze di cui sopra, è stato il Sig. MARCO PALMERI GUIDI, Direttore Generale dell’Empolitana Giovenzano. La Procura Federale ha anche considerato che la certificazione medica inerente i danni fisici subiti dall’arbitro, acquisita agli atti, risulta compatibile con quanto repertato dall’arbitro. Ha ritenuto pertanto la Procura Federale che, nella condotta del tesserato MARCO PALMERI GUIDI, si debbano ravvisare gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per comportamento in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, cui deve attenersi ciascun soggetto operante in ambito sportivo, per cui il PALMERI viene deferito unitamente alla Società EMPOLITANA GIOVENZANO , per responsabilità oggettiva, a questa Commissione Disciplinare. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, è presente per la Procura Federale l’AVV. BEVIVINO, mentre per i deferiti è presente il Sig. MARCO PALMERI GUIDI, unitamente al Presidente della Società EMPOLITANA GIOVENZANO, sig. ZUCCARI PIERLUIGI. Il Rappresentante della Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento ha chiesto per il Sig. MARCO GUIDI PALMERI l’inibizione per anni 5 e per la Società EMPOLITANA GIOVENZANO l’ammenda di € 200,00, tenuto conto che è già stata sanzionata dal Giudice Sportivo in occasione dell’esame degli atti di gara del Campionato Juniores Regionale. A questo punto prende la parola il citato deferito, il quale ha posto all’attenzione alcune incongruenze riportate dall’arbitro nel proprio rapporto, in cui parla di tentativo di essere colpito nel momento in cui si trovava solo nello spogliatoio, per cui – sostiene il deferito – non avrebbe avuto alcun impedimento a colpire effettivamente il direttore di gara. Rimane poi sorpreso il deferito, che sia stato ascoltato in Procura, oltre al calciatore ANTHONY RUSSO, anche il padre che, tra l’altro, non è un tesserato della Società. Fa presente il GUIDI che il calciatore, essendo maggiorenne perché nato il 19.3.1995 – ascoltato in Procura il 31.1.2014 – non aveva necessità di essere assistito dal padre nell’interrogatorio in Procura. Il Padre del calciatore, continua il deferito, è voluto intervenire sulla vicenda pur non avendo assistito direttamente ai fatti, solo esclusivamente per una rivalsa contro il GUIDI, in quanto il GUIDI stesso, nel periodo in cui ricopriva il ruolo di Segretario del GUIDONIA, aveva allontanato il figliolo al tempo in cui era tesserato come calciatore per la suddetta Società. Interviene anche il Sig. ZUCCARI, Presidente della Società EMPOLITANA GIOVENZANO, il quale a sua volta è rimasto sorpreso dalla mancata convocazione in Procura come persona informata sui fatti, in quanto presente in occasione degli episodi contestati, precisando tra l’altro che ha assistito l’arbitro nel dopo gara, scortandolo per diversi chilometri per impedire che subisse ulteriori conseguenze. Questa Commissione ha esaminato con particolare attenzione l’intero carteggio e si è resa conto che non può che concordare con quanto rappresentato dalla Procura, che ha individuato, dopo accurate indagini, nel GUIDI, il responsabile delle ripetute aggressioni nei confronti dell’arbitro. Pertanto, questo Organo di Giustizia Sportiva, riconoscendo la gravità del comportamento del Sig. MARCO PALMERI GUIDI, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia assolutamente congrua rispetto alla gravità dei fatti oggetto del deferimento. Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte e, per l’effetto, di inibire il Sig. MARCO PALMERI GUIDI per anni 5 e di comminare alla Società EMPOLITANA GIOVENZANO l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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