COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARZOLI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 67 DEL 13.4.2014 (Gara: SA.MA LATINA – SPORTING NETTUNO del 13.4.2014 – Campionato III Categoria Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARZOLI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 67 DEL 13.4.2014 (Gara: SA.MA LATINA – SPORTING NETTUNO del 13.4.2014 – Campionato III Categoria Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la reclamante ha dedotto che il calciatore MARZOLI ALESSIO, sarebbe stato provocato verbalmente dall’allenatore del SA.MA LATINA, e sostiene inoltre che il proprio tesserato avrebbe colpito fortuitamente il giocatore avversario, mentre tentava di divincolarsi da alcune persone che, dopo aver scavalcato la recinzione, lo insultavano e percuotevano. Per tale motivo, si è quindi chiesto l’annullamento della sanzione, ovvero la riduzione della stessa. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento del calciatore MARZOLI, il quale, al termine dell’incontro, insultava ripetutamente l’allenatore del SA.MA LATINA, accompagnando le offese con un gesto estremamente volgare. Egli inoltre, dopo che un calciatore avversario era intervenuto a difesa del proprio allenatore, colpiva detto giocatore con un forte pugno al viso, provocandogli la rottura del sopracciglio, con fuoriuscita di sangue, talchè si rendeva necessario accompagnare lo stesso giocatore al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Censurato il comportamento offensivo e volgare posto in essere dal MARZOLI, e comprovata inoltre, la volontarietà del grave gesto di violenza da lui compiuto, questa Commissione ritiene quindi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 240 del 9.5.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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