COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BIFERARI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 65 DEL 20.3.2014 (Gara: VASANELLO – COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA del 15.3.2014 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BIFERARI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 65 DEL 20.3.2014 (Gara: VASANELLO – COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA del 15.3.2014 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; rilevato che le risultanze degli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata, sono congrue e prive di vizi
logici; rilevato altresì che il carattere obiettivamente ingiurioso e discriminatorio della frase addebitata al calciatore Biferari emerge con chiarezza dagli atti; osservato che la reclamante deduce anche l’eccessività della sanzione, anche alla luce dell’effettiva portata della frase incriminata che non sarebbe connotata di particolare gravità; ritenuto che tali elementi non sono assumibili e non valgono a ridurre l’addebito; tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 240 del 9.5.2014.La tassa reclamo va incamerata.
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