COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. VILLANOVA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 800,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. 186 DEL 12-3-2014. GARA VILLANOVA – NUOVA SORIANESE DEL 9-3-2014 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. VILLANOVA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 800,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. 186 DEL 12-3-2014. GARA VILLANOVA – NUOVA SORIANESE DEL 9-3-2014 CAMPIONATO DI ECCELLENZA Il Giudice Sportivo competente comminava alla società Villanova Calcio l’ammenda di euro 800,00: “perché propri sostenitori rivolgevano ad un calciatore di colore della squadra avversaria espressioni offensive comportanti denigrazione ed insulto per motivi di razza e colore provocandone la reazione. Sanzione così determinata ai sensi dell’articolo 11 comma 1 del CGS. “ . Si duole della sanzione la società Villanova Calcio in quanto a suo parere le espressioni rivolte al calciatore in questione non contenevano alcuna espressione riferentesi alla razza in maniera discriminatoria od insultante ed erano riferibili all’atteggiamento del calciatore in questione che si era rivolto alla tribuna con gesto gravemente triviale ed era stato espulso dall’arbitro su segnalazione dell’assistente. Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Effettivamente le espressioni ingiuriose nei confronti del calciatore Amassoka testualmente riportate dall’assistente arbitrale nel suo rapporto sono connotate da trivialità ma non contengono alcuna espressione in se discriminatoria per questioni di razza. L’aggettivo “nero”, ben diverso dal sostantivo “negro” che assume nell’accezione comune una connotazione evidentemente razzista, se non accompagnato da specifiche espressioni razziste, non può essere considerato univocamente discriminatorio, così come non lo sono espressioni analoghe che tendono a distinguere l’uno o l’altro calciatore per le particolarità fisiche (quali lungo, corto, grasso, biondo, pelato, roscio o rosso et similia). Non si può quindi applicare la sanzione aggravata prevista dall’articolo 11 comma 1 del CGS ed il fatto va ricondotto nei canoni disciplinari dell’atteggiamento ingiurioso nei confronti di un calciatore avversario da parte dei sostenitori e come tale va sanzionato nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo escludendo l’aggravante prevista dall’articolo 11 comma 1 CGS e riducendo la sanzione dell’ammenda da € 800,00 ad € 300,00. La tassa reclamo va restituita.
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