COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DELL’ALLENATORE COLAPIETRO GAETANO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SALZANO MASSIMO, DI SQUALIFICA PER 9 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI ANDREA E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FAZARI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO (E NON LATINA COME ERRONEAMENTE PUBBLICATO) CON C.U. N. 72 DEL 17.4.2014 (Gara: REAL CANEPINA – DLF CIVITAVECCHIA del 13.4.2014 – Campionato Calcio Allievi Provinciali di VITERBO (E NON LATINA COME ERRONEAMENTE PUBBLICATO)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DELL’ALLENATORE COLAPIETRO GAETANO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SALZANO MASSIMO, DI SQUALIFICA PER 9 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI ANDREA E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FAZARI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO (E NON LATINA COME ERRONEAMENTE PUBBLICATO) CON C.U. N. 72 DEL 17.4.2014 (Gara: REAL CANEPINA – DLF CIVITAVECCHIA del 13.4.2014 – Campionato Calcio Allievi Provinciali di VITERBO (E NON LATINA COME ERRONEAMENTE PUBBLICATO) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 100 a carico della Società reclamante, la squalifica del calciatore CATALDI ANDREA a 5 gare effettive, la squalifica dell’allenatore COLAPIETRO GAETANO al 30.6.2014 (e non al 30.9.2014 come erroneamente pubblicato). Si confermano le sanzioni a carico del calciatore FAZARI ALESSIO e del massaggiatore SALZANO MASSIMO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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