• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 03.04.2014 a carico di:
1. MAZZEO Antonio, Segretario della FCD ENOTRIA 1908 per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 CGS in relazione al CU n. 1 SGS stagione sportiva 2012/2013 per avere organizzato l’incontro di calcio tra la compagine allievi 1997 della FCD ENOTRIA 1908 ed i giovanissimi 1998 della FC INTERNAZIONALE disputatosi in data 15.6.2013, senza aver adempiuto agli oneri di comunicazione della disputa della gara in questione al CRL nei termini previsti dalle normative federali (dieci giorni);
2. VILLA Achille, Direttore Sportivo della FCD ENOTRIA 1908 per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 CGS per aver contattato nella stagione sportiva 2012/2013 i calciatori Marco de Feudis e Mattia Magno, all’insaputa della società VIGE JUNIOR per la quale erano tesserati, prospettando loro una possibilità di tesseramento per la FCD ENOTRIA 1908;
2. FDC ENOTRIA 1908 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 03.04.2014 a carico di:
1. MAZZEO Antonio, Segretario della FCD ENOTRIA 1908 per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 CGS in relazione al CU n. 1 SGS stagione sportiva 2012/2013 per avere organizzato l'incontro di calcio tra la compagine allievi 1997 della FCD ENOTRIA 1908 ed i giovanissimi 1998 della FC INTERNAZIONALE disputatosi in data 15.6.2013, senza aver adempiuto agli oneri di comunicazione della disputa della gara in questione al CRL nei termini previsti dalle normative federali (dieci giorni);
2. VILLA Achille, Direttore Sportivo della FCD ENOTRIA 1908 per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 CGS per aver contattato nella stagione sportiva 2012/2013 i calciatori Marco de Feudis e Mattia Magno, all'insaputa della società VIGE JUNIOR per la quale erano tesserati, prospettando loro una possibilità di tesseramento per la FCD ENOTRIA 1908;
2. FDC ENOTRIA 1908 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL,
- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni
a carico di MAZZEO Antonio, tre mesi di inibizione;
a carico di VILLA Achille quattro mesi di inibizione;
a carico della società FCD ENOTRIA 1908 Euro 400 di ammenda;
- rilevato che il deferito MAZZEO Antonio non era presente alla riunione, nonostante la regolarità della convocazione e che il sig. VILLA Achille e la FCD ENOTRIA 1908 hanno chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto,
OSSERVA
Dagli atti processuali emerge che la FCD ENOTRIA 1908 ha comunicato al CRL la disputa dell'incontro di calcio tra la compagine allievi 1997 della FCD ENOTRIA 1908 ed i giovanissimi 1998 della FC INTERNAZIONALE disputatosi in data 15.6.2013, senza il rispetto dei termini previsti dalle normative federali, così come peraltro ammesso dal sig. Mazzeo in sede di audizione da parte della Procura Federale.
Non risulta invece provato il comportamento ascritto al sig. Villa, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale in sede di audizione.
PQM
la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di dell'art 1 comma 1 CGS da parte del sig. MAZZEO Antonio e la violazione dell'art. art 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta della società FCD ENOTRIA 1908
Commina
a MAZZEO Antonio l'inibizione per mesi uno e alla società FCD ENOTRIA 1908 Euro 300,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 03.04.2014 a carico di:
1. MAZZEO Antonio, Segretario della FCD ENOTRIA 1908 per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 CGS in relazione al CU n. 1 SGS stagione sportiva 2012/2013 per avere organizzato l’incontro di calcio tra la compagine allievi 1997 della FCD ENOTRIA 1908 ed i giovanissimi 1998 della FC INTERNAZIONALE disputatosi in data 15.6.2013, senza aver adempiuto agli oneri di comunicazione della disputa della gara in questione al CRL nei termini previsti dalle normative federali (dieci giorni);
2. VILLA Achille, Direttore Sportivo della FCD ENOTRIA 1908 per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 CGS per aver contattato nella stagione sportiva 2012/2013 i calciatori Marco de Feudis e Mattia Magno, all’insaputa della società VIGE JUNIOR per la quale erano tesserati, prospettando loro una possibilità di tesseramento per la FCD ENOTRIA 1908;
2. FDC ENOTRIA 1908 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati."