COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 22/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 31.03.2014 a carico di SOLDATI Jacopo, calciatore POL. BREMESE, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS per aver invitato, prima dell’inizio della gara BASIGLIO MILANO 3C/POL BREMESE del 24.11.2013 (CAMPIONATO di III categoria – girone A), i calciatori della squadra avversaria a tenere palla nella propria metà campo senza infierire con la segnatura di reti ed aver abbandonato il terreno di giuoco al 20’ del secondo tempo, senza avvertire l’arbitro, allorquando la propria squadra si trovava con soli sette giocatori; BALLARIN Diego, calciatore POL. BREMESE, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS per aver abbandonato il terreno di giuoco al 19’ del secondo tempo della partita di cui sopra senza valido motivo rendendosi così compartecipe del comportamento gravemente antisportivo consistente nel determinare la definitiva sospensione della gara, nonché per violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS per non essersi presentato senza giustificazione alcuna innanzi alla Procura Federale, sebbene regolarmente convocato per due volte; RONCHI Antonio, Presidente della POL. BREMESE, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS per non aver posto in essere tutti i comportamenti necessari a prevenire il comportamento antisportivo dei calciatori di cui sopra; RUSSO Angelo, Dirigente della POL. BREMESE, per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS,per aver concordato con il Soldati che questi rivolgesse prima dell’inizio del secondo tempo della gara di cui sopra, un invito gravemente antisportivo ai calciatori della squadra avversaria a tenere palla senza infierire con la segnatura di altre reti, nonché per non aver posto in essere tutti i comportamenti necessari a scongiurare il comportamento antisportivo dei calciatori di cui sopra; BORELLA Massimo, Dirigente della POL. BREMESE per la violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS, per non essersi presentato senza giustificazione alcuna innanzi alla Procura Federale, sebbene regolarmente convocato per due volte; HOUNKPONOU Tanimoho Emmanuel, arbitro effettivo della sezione AIA di Lomellina, per la violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS, per non essersi presentato senza giustificazione alcuna innanzi alla Procura Federale, sebbene regolarmente convocato per due volte; la società POL BREMESE per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che i deferiti SOLDATI Jacopo, RONCHI Antonio e POL BREMESE ed il rappresentante della Procura Federale hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’Art. 23 CGS nei seguenti termini: per SOLDATI Jacopo sei mesi di squalifica, RONCHI Antonio tre mesi di squalifica e per la POL BREMESE 300,00 Euro di ammenda; preso atto che la Procura Federale ha dichiarato di rinunciare al deferimento nei confronti dell’arbitro HOUNKPONOU Tanimoho Emmanuel in seguito alla documentazione versata in atti la quale attestava che nel periodo in cui è stato convocato dalla procura per essere sentito si trovava all’estero; preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferiti RUSSO Angelo sei mesi di inibizione, al deferito BORELLA Massimo mesi 1 di inibizione ed al deferito BALLARIN Diego mesi sei di squalifica; preso atto che i deferiti BORELLA Massimo e RUSSO Angelo hanno chiesto di essere assolti per non aver commesso il fatto.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 22/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 31.03.2014 a carico di SOLDATI Jacopo, calciatore POL. BREMESE, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS per aver invitato, prima dell’inizio della gara BASIGLIO MILANO 3C/POL BREMESE del 24.11.2013 (CAMPIONATO di III categoria – girone A), i calciatori della squadra avversaria a tenere palla nella propria metà campo senza infierire con la segnatura di reti ed aver abbandonato il terreno di giuoco al 20’ del secondo tempo, senza avvertire l’arbitro, allorquando la propria squadra si trovava con soli sette giocatori; BALLARIN Diego, calciatore POL. BREMESE, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS per aver abbandonato il terreno di giuoco al 19’ del secondo tempo della partita di cui sopra senza valido motivo rendendosi così compartecipe del comportamento gravemente antisportivo consistente nel determinare la definitiva sospensione della gara, nonché per violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS per non essersi presentato senza giustificazione alcuna innanzi alla Procura Federale, sebbene regolarmente convocato per due volte; RONCHI Antonio, Presidente della POL. BREMESE, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS per non aver posto in essere tutti i comportamenti necessari a prevenire il comportamento antisportivo dei calciatori di cui sopra; RUSSO Angelo, Dirigente della POL. BREMESE, per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS,per aver concordato con il Soldati che questi rivolgesse prima dell’inizio del secondo tempo della gara di cui sopra, un invito gravemente antisportivo ai calciatori della squadra avversaria a tenere palla senza infierire con la segnatura di altre reti, nonché per non aver posto in essere tutti i comportamenti necessari a scongiurare il comportamento antisportivo dei calciatori di cui sopra; BORELLA Massimo, Dirigente della POL. BREMESE per la violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS, per non essersi presentato senza giustificazione alcuna innanzi alla Procura Federale, sebbene regolarmente convocato per due volte; HOUNKPONOU Tanimoho Emmanuel, arbitro effettivo della sezione AIA di Lomellina, per la violazione dell’Art. 1, comma 3, CGS, per non essersi presentato senza giustificazione alcuna innanzi alla Procura Federale, sebbene regolarmente convocato per due volte; la società POL BREMESE per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che i deferiti SOLDATI Jacopo, RONCHI Antonio e POL BREMESE ed il rappresentante della Procura Federale hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’Art. 23 CGS nei seguenti termini: per SOLDATI Jacopo sei mesi di squalifica, RONCHI Antonio tre mesi di squalifica e per la POL BREMESE 300,00 Euro di ammenda; preso atto che la Procura Federale ha dichiarato di rinunciare al deferimento nei confronti dell’arbitro HOUNKPONOU Tanimoho Emmanuel in seguito alla documentazione versata in atti la quale attestava che nel periodo in cui è stato convocato dalla procura per essere sentito si trovava all’estero; preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferiti RUSSO Angelo sei mesi di inibizione, al deferito BORELLA Massimo mesi 1 di inibizione ed al deferito BALLARIN Diego mesi sei di squalifica; preso atto che i deferiti BORELLA Massimo e RUSSO Angelo hanno chiesto di essere assolti per non aver commesso il fatto. OSSERVA Il comportamento addebitato ai deferiti SOLDATI Jacopo, RONCHI Antonio e POL BREMESE risulta pienamente provato dalla documentazione in atti e pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dal deferito in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti APPLICA a SOLDATI Jacopo sei mesi di squalifica, a RONCHI Antonio tre mesi di squalifica ed alla POL BREMESE 300,00 Euro di ammenda. Ritenta accoglibile la richiesta di non procedere nei confronti di HOUNKPONOU Tanimoho Emmanuel formulata dalla Procura Federale in quanto è stato comprovato e giustificato da quest’ultimo il legittimo impedimento per non aver risposto alla convocazione alla procura federale, DICHIARA non luogo a procedere nei confronti di HOUNKPONOU Tanimoho Emmanuel. ritenuto inoltre che il sig. BORELLA Massimo ha violato il disposto dell’Art. 1 comma 3 CGS in quanto, come emerge dagli atti di causa, nonostante fosse stato regolarmente convocato dalla procura federale per ben due volte presso la società di appartenenza POL BREMESE, non si era presentato a tali convocazioni; ritenuto infine che il sig. RUSSO Angelo e BALLARIN Diego abbiano violato il disposto dell’Art. 1 comma 1 CGS in quanto dagli atti risulta provato che il RUSSO presente sul campo non si attivato per impedire e/o limitare il comportamento antisportivo tenuto dai propri calciatori i quali volontariamente hanno abbandonato il terreno di gara, lasciando la squadra senza il numero minimo di calciatori per la prosecuzione della gara e che il BALLARIN ha volontariamente abbandonato il terreno di giuoco lasciando la squadra senza il numero minimo di calciatori per la prosecuzione della gara; Tanto premesso la CDT, COMMINA a BORELLA Massimo mesi 1 di inibizione; a RUSSO Angelo sei mesi di inibizione; a BALLARIN Diego mesi sei di squalifica; Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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