COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 22/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società VALLE LOMELLINA Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 04-05-2014 tra Olimpic Cilavegna / Valle Lomellina C.U. n. 43 della Delegazione di Pavia datato 08-05-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 22/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società VALLE LOMELLINA Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 04-05-2014 tra Olimpic Cilavegna / Valle Lomellina C.U. n. 43 della Delegazione di Pavia datato 08-05-2014 La società VALLE LOMELLINA ha proposto reclamo avverso la sanzione comminata al giocatore Giacomo POLES per tre giornate, per aver colpito con una gomitata un giocatore avversario, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva in quanto, a detta della reclamante, il contatto sarebbe stato del tutto volontario e comunque senza alcuna cattiveria. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal referto del DG, che si ricorda essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge con tutta evidenza che il giocatore, Giacomo POLES, colpiva con una gomitata un giocatore avversario. La Commissione sentiva anche l'arbitro a chiarimenti, il quale confermava che la gomitata non poteva ritenersi involontaria, poiché il giocatore POLES colpiva l'avversario allargando le braccia. Il gesto deve inoltre ritenersi violento, anche alla luce del fatto che l'avversario perdeva sangue a seguito del colpo subìto. Considerato il comportamento violento tenuto dal giocatore, il Giudice Sportivo ha correttamente comminato la sanzione. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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