COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 22/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società ASD CRESPI MORBIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 04-05-2014 tra ASD Crespi Morbio / Stella del Sud C.U. n. 40 della Delegazione di Milano datato 08-05-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 22/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società ASD CRESPI MORBIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 04-05-2014 tra ASD Crespi Morbio / Stella del Sud C.U. n. 40 della Delegazione di Milano datato 08-05-2014 La società ASD CRESPI MORBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla Società la sanzione della perdita della gara per 3 a 0 per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore non tesserato, nonché l'inibizione fino al 05.06.2014 del signor CERRI Edoardo, dirigente accompagnatore, per aver fatto partecipare alla gara un calciatore non tesserato e l'ammenda di € 25,00 alla Società per responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : vista la nota del 09.05.2014 della ASD CRESPI MORBIO, con la quale viene eccepito che il calciatore LOGON AHIOUO GEORGES, come risulta dall'ufficio tesseramenti, è stato regolarmente tesserato il giorno 21.02.2014: Ritenuto pertanto che il reclamo è fondato e merita accoglimento, ANNULLA la decisione del GS del giorno 08.05.2014 e ripristina il risultato sul campo assegnando la vittoria alla Società ASD CRESPI MORBIO per 7 a 1, revoca l'inibizione al Dirigente accompagnatore CERRI Edoardo in quanto non dovuta e annulla l'ammenda di € 25,00 alla società stessa in quanto non oggettivamente responsabile e dispone l'accredito della relativa tassa, se già versata.
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