COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 05.05.2014 Delibera del Giudice Sportivo ARA DEL 30/04/2014 PESCOPENNATARO – VALLE AGRICOLA Il Giudice Sportivo Territoriale,

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 05.05.2014 Delibera del Giudice Sportivo ARA DEL 30/04/2014 PESCOPENNATARO – VALLE AGRICOLA Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato dal referto arbitrale che la gara in epigrafe non si è disputata a causa della mancata presentazione sul terreno di gioco, nei termini regolamentari, della società Valle Agricola; considerato che la medesima società ha fatto pervenire in data 30.04.2014 un fax dal quale si evince che la società Valle Agricola non aveva potuto partecipare alla gara in epigrafe perché un’auto era rimasta in panne e che si riservava di far pervenire ulteriore documentazione; considerato altresì che in data 02.05.2014, alle ore 12.26, la medesima società faceva pervenire un ulteriore fax, simile al precedente, con in più l’attestazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza del Comune di Prata Sannita che l’autovettura omississ alle ore 16.15 del 30.04.2014 era rimessa presso l’officina meccanica del sig. Pisaturo in avaria; visto il Comunicato Ufficiale n. 98/A FIGC del 16.12.2013 che prevede per i procedimenti di prima istanza avanti al Giudice Sportivo Territoriale l’invio dei reclami entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara in epigrafe, con contestuale invio di copia del reclamo medesimo alla società controparte, la cui attestazione deve essere allegata al reclamo; tutto ciò premesso DECIDE 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Valle Agricola, per averlo trasmesso oltre il termine delle ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, omettendo di allegare l’attestazione dell’invio del reclamo alla società controparte; 2. di infliggere alla società Valle Agricola la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, penalizzandola altresì di un punto in classifica; 1. di comminare alla medesima società la sanzione amministrativa relativa alla prima rinuncia dell’ammenda di Euro 300 (pena base Euro 150,00 più l'aumento, pari al doppio, poiché trattasi di rinuncia verificatasi in occasione della penultima giornata del campionato – cfr. C.U. n. 25 del 27 settembre 2013 del C.R.Molise e C.U. n. 1 del 1° Luglio 2013 della L.N.D.). 2. di fare obbligo alla medesima società di versare alla società Pescopennataro la somma di Euro 155,00 relativa al mancato incasso. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società Valle Agricola.
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