COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 111 Del 22.05.2014 Delibere della Commissione Accertamenti Danni 3.2.1. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. ZARRILLO ANTONIO NATO A CAMPOBASSO IL 02/03/1991 IVI RESIDENTE ALLA VIA DE PRETRIS N. 60/B INERENTE LA GARA OLIMPIA AGNONESE/COMPRENSORIO VAIRANO DEL 23/03/2013 DEL CAMPONATO GIOVANISSIMI REGIONALI.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 111
Del 22.05.2014
Delibere della Commissione Accertamenti Danni
3.2.1. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. ZARRILLO
ANTONIO NATO A CAMPOBASSO IL 02/03/1991 IVI RESIDENTE ALLA VIA DE
PRETRIS N. 60/B INERENTE LA GARA OLIMPIA
AGNONESE/COMPRENSORIO VAIRANO DEL 23/03/2013 DEL CAMPONATO
GIOVANISSIMI REGIONALI.
Preso atto della richiesta formulata dal sig. ZARRILLO ANTONIO relativamente al danneggiamento dell’autovettura Volkswagen Golf targata DS460CH di proprietà del medesimo, decide di rigettare la domanda per le motivazioni di seguito esposte:
Si rileva il mancato rispetto della normativa federale, reiterata nel C.U. n. 25 del 27/09/2013 ove ai punti A, B , C e D, cui si fa espresso rinvio, sono previste le prescrizioni cui gli arbitri devono attenersi per poter accedere al rimborso di eventuali danni subiti in occasione di gare federali. Ivi è infatti espressamente previsto che il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni. Si fa altresì rilevare che anche dalla denuncia dell’accaduto descritta nel verbale di ricezione querela orale sporta da Zarrillo Antonio presso la stazione CC di Campobasso, non è dato rinvenire il rispetto delle riferite prescrizioni; in particolare non risulta che siano state consegnate ai dirigenti della squadra ospitante le chiavi dell’autovettura affinché contestualmente potessero prendere visione dell’autovettura stessa e del suo stato conservativo contestando per iscritto eventuali danni preesistenti. Pertanto, per le motivazioni su esposte, non è possibile, allo stato, configurare ipotesi di responsabilità a carico della soc. ospitante Olimpia Agnonese.
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