COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società Stresa Sportiva avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 64 del 17.04.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Romentinese-Stresa disputata in data 13.04.2014, Campionato Promozione girone A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società Stresa Sportiva avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 64 del 17.04.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Romentinese-Stresa disputata in data 13.04.2014, Campionato Promozione girone A. Con ricorso inviato in data 23.04.2014, la Società Stresa Sportiva si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore COSENTINO Federico con la squalifica per dieci gare per aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un avversario di colore. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente ammette il comportamento scorretto del proprio tesserato ed al contempo evidenzia come il medesimo non abbia pronunciato le parole oggetto della sanzione comminata dal Giudice sportivo. Peraltro, non sono emersi elementi idonei a porre in dubbio la veridicità di quanto riportato nel referto arbitrale (del quale il rapporto dell’assistente è parte integrante). Referto che, come noto, fa piena prova dei fatti in esso indicati. Nè può dubitarsi che l’espressione “negro di merda”, riportata nel referto arbitrale, sia condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S. Certamente di buon senso ed apprezzabile appare il comportamento tenuto, dopo l’episodio, tanto giocatore Cosentino quanto dalla Società ricorrente, entrambi pronti nel porgere le scuse e nel censurare l’episodio. L’episodio è isolato ed è consistito in una singola espressione. La sanzione è certamente assai afflittiva ma è stata correttamente applicata dal giudice sportivo posto che la norma di riferimento non consente di irrogare sanzioni inferiori a quella disposta. L’espressione offensiva a contenuto razzista è sanzionata dall’art. 11 del C.G.S. recentemente modificato proprio nell’ottica di inasprire la sanzione e di rendere assai incisiva la conseguenza disciplinare del comportamento discriminatorio. La pesante sanzione è frutta di precisa scelta “legislativa”, volta a conferire una indubbia portata deterrente alla norma. E’ pertanto preclusa dalla norma la possibilità di applicare una sanzione inferiore, come invocato dalla società ricorrente, posto che la squalifica per dieci gare rappresenta il minimo assoluto che può essere irrogato per i comportamenti discriminatori . La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della società Stresa Sportiva, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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