COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D EUROPA BEVINGROS ELEVEN avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 1.5.2014 della Delegazione Provinciale di Alessandria in relazione alla gara EUROPA BEVINGROS – ASCA disputata in data 13.4.2014, Campionato Giovanissimi Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della società A.S.D EUROPA BEVINGROS ELEVEN avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 1.5.2014 della Delegazione Provinciale di Alessandria in relazione alla gara EUROPA BEVINGROS – ASCA disputata in data 13.4.2014, Campionato Giovanissimi Girone A
Con ricorso inviato in data 3.5.2014 la Società EUROPA BEVINGROS ELEVEN si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo proposto dalla società medesima che denunciava l’irregolarità della gara indicata in oggetto e ne chiedeva la ripetizione. La società ricorrente ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto chiedere un supplemento di rapporto onde accertare le numerose anomalie denunciate nella conduzione arbitrale della gara e non trincerarsi dietro le risultanze degli atti ufficiali. Nella seduta del 9.5.2014, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il Presidente della EUROPA BEVINGROS ELEVEN depositava memoria in cui si descrivevano dettagliatamente le anomalie già segnalate e dichiarava che il ricorso mirava soprattutto a denunciare le carenze di preparazione degli arbitri nei campionati giovanili. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo è puntuale e preciso nel riferire come nessun errore tecnico idoneo ad inficiare la regolarità della gara emerga dagli atti ufficiali. Quanto alle carenze di preparazione della categoria arbitrale, l’argomento non può certamente
essere trattato in questa sede. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società EUROPA BEVINGROS ELEVEN dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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