COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor VACCHIERO SALET Gregorio, Dirigente all’epoca dei fatti della società A.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor VACCHIERO SALET Gregorio, Dirigente all’epoca dei fatti della società A.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 e 5 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 2 C.G.S. Con atto del 14.2.2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. VACCHIERO SALET Dirigente-Direttore Sportivo del QUINCINETTO TAVAGNASCO per avere, durante e dopo la gara PONTDONNAZ - QUINCINETTO TAVAGNASCO del 11.5.2013, sia dalle tribune che negli spogliatoi manifestato ai dirigenti della squadra avversaria ed al Presidente della Società ospitante di essere a conoscenza della circostanza della squalifica di un calciatore di quella squadra partecipante alla gara in posizione irregolare ed aver più volte manifestato tra il serio ed il faceto che avrebbe chiesto del denaro per non proporre reclamo avverso tale circostanza presso i competenti organi violando così i doveri di lealtà probità e correttezza; la società QUINCINETTO TAVAGNASCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nell’illecito addebitato al proprio Dirigente. Il presente procedimento trae origine da una nota inviata dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta recante una denuncia del Presidente del PONTDONNAZ che lamentava condotte antisportive di un dirigente avversario nel corso della gara PONTDONNAZ QUINCINETTO TAVAGNASCO del 11.5.2013 ed un provvedimento del Giudice Sportivo in riferimento alla gara anzidetta. Nel corso delle accurate indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano assunte tutte le informazioni utili all’accertamento dei fatti, venivano esaminati l’esponente, tecnici e dirigenti presenti ai fatti ed il direttore sportivo interessato. Nella seduta del 16.5.2014, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, il sig. VACCHIERO SALET Gregorio ed il sig. SERRA Luc, attuale Presidente del QUINCINETTO TAVAGNASCO. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il rappresentante della Procura Federale ed i deferiti per l’applicazione dell’inibizione per mesi quattro a carico del sig. VACCHIERO SALET e dell’ammenda per € 200,00 a carico della società QUINCINETTO TAVAGNASCO La sanzioni indicate appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, applica la sanzione dell’inibizione per mesi quattro a carico del sig. VACCHIERO SALET Gregorio e la sanzione dell’ammenda per € 200,00 (duecento0) a carico della società U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
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