COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. OMNIA BITONTO – POL. D. VICARIUS del 30/3/2014 (Reclamo della società POL. D. VICARIUS, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 10/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. OMNIA BITONTO – POL. D. VICARIUS del 30/3/2014 (Reclamo della società POL. D. VICARIUS, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 10/4/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; ritiene la Commissione che il reclamo proposto dalla Pol. Vicarius sia fondato e vada pertanto accolto per i seguenti motivi. Con il C.U. n. 3 del 4/7/2013 (pag.14) è fatto obbligo, alle società di prima categoria ( oltre altre) di impiegare " ...... sin dall'inizio e per l 'intera durata delle gare stesse e quindi anche nei casi di sostituzione successive, almeno tre calciatori nati dall'1 gennaio 1992 in poi.. ... ". Il successivo comma recita poi testualmente che: "resta inteso che, in relazione a quanta precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1 Gennaio 1992 ..... L'interpretazione logico-lessicale delle disposizioni succitate, autorizza a ritenere che nel caso di espulsione (come nel caso in esame) di uno dei calciatori con le qualità succitate, viene meno l'obbligo dell' impiego dei tre calciatori nati dal 1 gennaio 1992 in poi permanendo solo l'obbligo, per l'intera durata della gara della presenza numerica e non personale, di soli altri due calciatori con le qualità su menzionate. Né è previsto, da alcuna disposizione normativa, che le società interessate, disponendo di altri calciatori della stessa età di quelli più volte menzionati, abbiano l'obbligo di integrare e sostituire ComunicatoUfficiale n. 78 – pag. 39 di 40 con un terzo calciatore della stessa categoria, quello espulso, dal momento che è venuto meno l'obbligo di impiego di almeno tre calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi. Sulla base di quanto innanzi evidenziato, poichè dopo l'espulsione del calciatore Torelli Fedele della soc. Vicarius, quest'ultima società ha impiegato per l'intero prosieguo della gara (successiva all'espulsione), due calciatori nati in epoca successiva al 1° gennaio 1992 nel rispetto quindi della normativa in vigore, (a nulla rilevando le sostituzioni di calciatori della categoria più volte richiamata con altri calciatori di età diversa); ne deriva che in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Pol. Vicarius, va revocato il provvedimento adottato dal primo Giudice di punizione sportiva di perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della soc. ASD omnia Bitonto e per l'effetto va confermato il risultato 1 - 2 in favore della Pol. Vicarius conseguito sul campo nella gara di prima categoria OMNIA Bitonto - Vicarius del 30/3/2014. Tutto cio premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia DELIBERA - revocarsi il provvedimento del Giudice Sportivo (di cui al C.U. n.73 del 10/4/2014) di punizione sportiva di perdita della gara in epigrafe citata, con il risultato di 3 - 0 in favore della soc. ASD Omnia Bitonto, e per l'effetto ripristinarsi il risultato di 1 - 2 in favore della Pol. D. Vicarius, conseguito sul campo nella gara ASD Omnia Bitonto - Pol. D. Vicarius del 30/3/2014; - non addebitarsi la tassa atteso l'accoglimento del reclamo.
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