COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. REAL SAN GIORGIO – U.S.D. CITTA’ DI FASANO del 6/4/2014 (Reclamo della società A.S.D. REAL SAN GIORGIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BEVILACQUA Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 10/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. REAL SAN GIORGIO – U.S.D. CITTA’ DI FASANO del 6/4/2014 (Reclamo della società A.S.D. REAL SAN GIORGIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BEVILACQUA Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 10/4/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali, avendo l’arbitro con minuzia di particolari, descritto sia l’atto di violenza verificatosi da parte del calciatore BEVILACQUA Luca nei confronti di un avversario sia il comportamento antisportivo e ingiurioso nei confronti dei dirigenti avversari e anche dello stesso arbitro; ritenuta tuttavia che, per tali comportamenti adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara P.Q.M. DELIBERA - ridursi a n. 4 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore BEVILACQUA Luca della società A.S.D. REAL SAN GIORGIO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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