COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 2/4/2014 (prot.n.5567/133pf/1213GR/mg) nei confronti di: – 1) Zecca Maurizio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Levercalcio per rispondere: delle violazioni di cui all’art.94 ter comma 13 NOIF e dell’art.8 comma 9 CGS, di cui al C.U. n.1 del 29/10/11, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni alla corresponsione della somma di €2.032,00 in favore dell’allenatore, sig. Antonio Altamura, sulla base di quanto disposto dal C. Arbitrale della FIGC Lega Nazionale Dilettanti con provvedimento del 25/2/2012 di cui al C.U. n.3SS 2011-2012; – 2) ASD Levercalcio per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Zecca Maurizio.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 2/4/2014 (prot.n.5567/133pf/1213GR/mg) nei confronti di: - 1) Zecca Maurizio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Levercalcio per rispondere: delle violazioni di cui all’art.94 ter comma 13 NOIF e dell’art.8 comma 9 CGS, di cui al C.U. n.1 del 29/10/11, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni alla corresponsione della somma di €2.032,00 in favore dell’allenatore, sig. Antonio Altamura, sulla base di quanto disposto dal C. Arbitrale della FIGC Lega Nazionale Dilettanti con provvedimento del 25/2/2012 di cui al C.U. n.3SS 2011-2012; - 2) ASD Levercalcio per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Zecca Maurizio. FATTO Con nota del 9/7/2012 (prot. n.279 del 13/7/2012) il Presidente del Comitato Regionale Puglia della FIGC – LND comunicava alla Procura Federale della FIGC che la Soc. ASD Stefanizzi Sogliano (matr. 91711-6), fusa nella ASD Levercalcio, militante nella stagione 2010/2011 nel campionato di calcio di Promozione Puglia, non aveva corrisposto la somma di €2.032,00 in favore dell’allenatore sig. Antonio Altamura, così come statuito dal Collegio Arbitrale (di seguito C.A.) della FIGC – LND con provvedimento del 25/2/2012, Recl.33/12 CA (C.U. n.3 del 25/2/2012), emesso a seguito del ricorso proposto in data 22/7/01 dal medesimo allenatore. La Procura Federale FIGC –a sua volta- dopo aver svolto le relative indagini di sua competenza, con la nota innanzi citata del 2/4/2014 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva –con racc. a.r. del 10/4/2014 la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del 5/5/2014 alla quale comparivano: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale - l’avv. Sandro Matino quale rappresentante e difensore della soc. ASD Levercalcio e del suo Presidente dott. Maurizio Zecca. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale le succitate parti venivano invitate a rassegnare le rispettive loro conclusioni. Dopo ampia discussione il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. ASD Levercalcio la penalizzazione di n.1 punto in classifica e l’ammenda di €1.500,00; - per il dott. Zecca Maurizio la inibizione di mesi sei. Prendeva quindi la parola l’avv. Sandro Matino, nella qualità innanzi menzionata, il quale dopo ampia discussione concludeva e chiedeva: -l’assoluzione del dott. Maurizio Zecca dall’addebito contestatogli per l’assoluta sua estraneità ai fatti; -per l’ASD Levercalcio in via principale l’assoluzione per la mancata tempestiva conoscenza di quanto ha formato oggetto del provvedimento adottato dalla Commissione Vertenze economiche evidenziando –comunque ed in ogni caso- la buona fede dei deferiti, comprovata dall’avvenuto pagamento di quanto disposto dal collegio Arbitrale, nel momento in cui il Presidente Zecca ha avuto perfetta e totale conoscenza dell’obbligo riveniente dalle norme federali a cui non ha mai inteso contravvenire e sottrarsi. In via subordinata chiedeva la sola penalizzazione di un punto in classifica. La Commissione si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto esaminata la tesi, prospettata dai deferiti (relativa alla loro presunta estraneità ai fatti posti a fondamento degli addebiti loro mossi) che - diremo subito- si appalesa destituita di fondamento. La documentazione acquisita al processo, nega infatti ingresso ad ogni ipotesi di estraneità dei deferiti, alle omissioni loro contestate, sulla base di quanto verificatosi sotto il profilo logico - cronologico, qui di seguito evidenziato. Alla data infatti del 25/2/2012 di pubblicazione del C.U. n.3 del 25/2/2012 contenente il provvedimento del Collegio Arbitrale della FIGC di accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore sig. Antonio Altamura e quindi l’obbligo alla corresponsione in favore di quest’ultimo della somma di € 2.032,00 da parte dell’ASD Stefanizzi Sogliano (poi fusasi con l’ASD Levercalcio) ed ancor più alla data del 12/4/2012 di diffida al pagamento da parte del del C.R.P. , il dott. Maurizio Zecca, non solo aveva avuto piena conoscenza del lodo su menzionato emesso dal Collegio Arbitrale della LND - FIGC, ma aveva anche l’obbligo di dare a tale provvedimento, esecuzione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della racc.a.r. del 12/4/2012 innanzi citata, nella quale risulta espressamente richiamato l’art.94 ter comma 13 delle NOIF e quindi la sanzione prevista nel caso di ingiustificato decorso del suddetto termine per il pagamento delle somme accertate con il lodo. Né ha rilievo, ai fini della violazione della norma su richiamata, la circostanza secondo cui al deferito Maurizio Zecca, fosse stata taciuta la pendenza del credito vantato dall’allenatore sig. Antonio Altamura, avendo lo stesso Presidente Zecca, partecipato al giudizio pendente dinanzi al Collegio Arbitrale, dove aveva anche esibito copia della scrittura privata del 15/11/2011, relativa alla avvenuta cessione del titolo sportivo alla AS Leverano Calcio. Dalla documentazione acquisita agli atti del processo risulta inoltre provato che il versamento della somma liquidata dal Collegio Arbitrale (innanzi precisata) è stata effettuata dal deferito dott. Zecca, solo in data 18/7/2012 quindi in ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, di cui al provvedimento del C.A. del 25/2/2012 di cui al C.U. n.3 del 25/2/2012. Vanno quindi affermate le responsabilità del dott. Maurizio Zecca (nella qualità di Presidente - all’epoca dei fatti), e dell’ASD Levercalcio (per effetto della avvenuta fusione tra la soc. A. Stefanizzi Sogliano e la ASD Levercalcio). Per quanto attiene alla misura delle sanzioni da irrogare ai deferiti, la Commissione ritiene che, il mero ritardo nel pagamento succitato, possa considerarsi un’attenuante delle sanzioni che vanno irrogate nella misura indicata in dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia DELIBERA Infliggersi: -al sig.dott. Maurizio Zecca, nella qualità di Presidente -all’epoca dei fatti della ASD A.Stefanizzi Sogliano (poi fusa con l’ASD Levercalcio), la inibizione di mesi due; -all’ASD Levercalcio (per effetto della fusione tra le società ASD Stefanizzi Sogliano e ProTrepuzzi) la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500,00. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 10/4/2014.
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