COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. LA TORRE – A.S.D. MERINE del 27/4/2014 (Reclamo della società A.S.D. LA TORRE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30/4/2014 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. LA TORRE – A.S.D. MERINE del 27/4/2014 (Reclamo della società A.S.D. LA TORRE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30/4/2014 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che, con dovizia di particolari l’arbitro ha indicato le ragioni per le quali è stato costretto a sospendere definitivamente la gara, posto nella impossibilità di provvedere alla espulsione di calciatori della società A.S.D. LA TORRE che hanno colpito con calci e pugni il calciatore della A.S.D. MERINE sig. CONVERSANO Giovanni, con l’aggiunta del contemporaneo tentativo di invasione di campo di alcuni tifosi della società A.S.D. LA TORRE, oltre alla impossibilità di chiamare i capitani delle due squadre per il tentativo di riportare la calma; considerato che sono venute meno tutte le possibilità di una ripresa regolare delle gara la cui interruzione va addebitata senza ombra di dubbio alla società ospitante che va pertanto punita con la sanzione della perdita della gara così come decisa dal Primo Giudice che va confermata e condivisa ma con una riduzione dell’ammenda a € 150,00 P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. LA TORRE avverso il risultato della gara; - ridursi l’ammenda inflitta alla società A.S.D. LA TORRE a € 150,00; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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