COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 08.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BUSACHESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 dell’11 aprile 2014. Gara Busachese / Tadasuni del 06.04.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 08.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BUSACHESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 dell’11 aprile 2014. Gara Busachese / Tadasuni del 06.04.2014. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Busachese ricorreva avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale è stato squalificato il campo di gara per una giornata, gli è stata inflitta la perdita della partita con il punteggio di 0-3, nonché avverso la squalifica per n. 4 gare nei confronti dei giocatori Efisio Muntoni, Marco Congiu, Bruno Alessandro, Luca Piras e Francesco Musu siccome responsabili di ingiurie, pesanti minacce ed aggressione nei confronti del direttore di gara; e da ultimo avverso la squalifica per n. 2 gare nei confronti del calciatore e capitano Vincenzo Deidda, reo di aver posto in essere una condotta irriguardosa nei confronti del medesimo arbitro. La Commissione, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, tenuto conto del fatto che nei motivi dell’impugnazione la ricorrente ricostruiva una vicenda antitetica rispetto a quella esposta dall’arbitro nel proprio referto, disponeva la convocazione sia del direttore di gara che del legale rappresentante della reclamante. Nel corso dell’audizione il direttore di gara confermava quanto già indicato nel proprio referto, che, come noto, costituisce di per se’ prova privilegiata: precisava di essere stato circondato da più giocatori, che lo avevano minacciato, spintonandolo all’altezza della spalla destra, tanto da non permettergli la prosecuzione della gara; riferiva inoltre di essere stato ingiuriato e minacciato anche all’uscita dello spogliatoio, evidenziava peraltro che taluni facinorosi avrebbero pure dato calci alla propria autovettura, tanto da aver provocato danni, seppure di lieve entità e da averlo costretto a chiamare i carabinieri, che lo proteggevano, impedendo che la situazione degenerasse; da ultimo rimarcava la circostanza che il dolore alla spalla destra era scomparso il giorno stesso, non avendogli determinato alcuna conseguenza fisica. Il legale rappresentante della ricorrente, invece, negava il verificarsi di episodi di violenza e di aggressione, ammetteva il fatto che l’arbitro fosse stato minacciato da un singolo calciatore e che altri giocatori avrebbero protestato vibratamente all’indirizzo del direttore di gara allorché costui, a loro dire immotivatamente, aveva fischiato la fine della partita; chiedevano pertanto l’annullamento del provvedimento del giudice sportivo e specificamente la riduzione delle squalifiche. Preliminarmente, si evidenzia l’inammissibilità del reclamo nel punto in cui si impugna la squalifica del calciatore Deidda, giacche’ le giornate di gara non sono superiori a due. Con riferimento, invece, alla perdita della gara ed alla squalifica del campo, determinate dalla gravità degli episodi verificatisi nel corso della gara, non emergono ragioni in virtu’ delle quali poter smentire o comunque dubitare delle dichiarazioni rese dall’arbitro; la situazione descritta, infatti, caratterizzata da reiterate minacce, ingiurie e tentativi di aggressione, sfociati in un episodio nel quale l’arbitro era stato attinto alla spalla destra, giustificano la decisione dell’arbitro di porre anticipatamente fine alla gara, con la conseguente proporzionalità della sanzione di squalifica del campo per una giornata e la perdita della partita per 0-3. Con riferimento invece alle singole posizioni dei calciatori squalificati, alla luce della combinata lettura del referto di gara e dell’audizione resa dall’arbitro, si evidenzia la proporzionalità della squalifica a carico del calciatori Muntoni Efisio e Congiu Marco, rei di aver minacciato pesantemente e poi spintonato il direttore di gara, provocandogli un leggero dolore alla spalla; al contrario, è eccessiva la squalifica inflitta ai calciatori Bruno Alessandro, Piras Luca e Musu Francesco, protagonisti di una condotta certamente censurabile, qualificabile alla stregua di una vibrata protesta, certamente irriguardosa, ma scevra da violenza, neppure tentata, senza alcuna conseguenza fisica per l’arbitro, neppure momentanea, di talché la sanzione va ridotta per i suddetti tre soggetti a due giornate di squalifica ciascuno. La Commissione, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA la riduzione della squalifica per i calciatori Bruno Alessandro, Piras Luca e Musu Francesco a n. 2 giornate di gara, confermando nel resto il provvedimento del giudice sportivo. Dispone altresì la restituzione della tassa del reclamo.
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