COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BORUTTA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 08.05.2014. Gara Pietraia / Borutta del 1° maggio 2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BORUTTA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 08.05.2014. Gara Pietraia / Borutta del 1° maggio 2014. La Società Borutta ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Sechi Andrea Giuseppe fino al 30 giugno 2015 perché “ espulso per aver indirizzato una frase gravemente offensiva al direttore di gara, alla notifica del provvedimento si avvicinava allo stesso e lo colpiva per tre volte alla nuca facendolo avanzare di qualche passo; nel contempo reiterava il comportamento ingiurioso mentre lasciava il terreno di gioco”. La Società reclamante chiede che venga ridotta la sanzione, affermando che il Sechi si sarebbe limitato, dopo avere avuto la notifica dell’espulsione, a dare una pacca sulla spalla dell’arbitro pronunciando parole ironiche ma non volgari ed offensive. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti dalla Commissione, ha confermato quanto dichiarato nel rapporto di gara, precisando peraltro che il calciatore lo attingeva alla nuca con tre colpetti, senza procurargli alcun danno. La Commissione, preso atto di quanto sopra, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia proporzionata all’effettiva gravità dei fatti non ravvisandosi in essi alcun intento violento e che la stessa pertanto debba essere adeguatamente ridotta; valuta equa la squalifica fino al 31 ottobre 2014. La Commissione, per questi motivi, in accoglimento del reclamo DELIBERA la riduzione al 31 ottobre 2014 la squalifica inflitta al calciatore Sechi Andrea Giuseppe. Dispone la restituzione della tassa.
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