COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°203/A A.P.D FULGATORE (TP) avverso inibizione fino al 31.05.2014 al sig. Gammicchia Francesco; squalifica fino al 31.01.2015 al sig. Albanese Claudio; squalifica per quattro gare calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo; squalifica per tre gare calciatore Oddo Sergio – gara Play Out Promozione Gir. “A” Delfini V. M./ Fulgatore del 27/04/2014 – C.U. N° 496 del 29/04/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°203/A A.P.D FULGATORE (TP) avverso inibizione fino al 31.05.2014 al sig. Gammicchia Francesco; squalifica fino al 31.01.2015 al sig. Albanese Claudio; squalifica per quattro gare calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo; squalifica per tre gare calciatore Oddo Sergio - gara Play Out Promozione Gir. “A” Delfini V. M./ Fulgatore del 27/04/2014 – C.U. N° 496 del 29/04/2014 Con appello ritualmente proposto l’A.P.D. Fulgatore impugna le decisioni in epigrafe riportate ritenendole, in buona sintesi, sproporzionate al reale accadimento dei fatti e ne chiede, conseguentemente, la revoca o quanto meno una loro riduzione in termini più equi. Quanto sopra è stato esposto dal rappresentate della reclamante in sede di comparizione odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara dell’arbitro e dei suoi assistenti fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara; di contro il rapporto del commissario di campo, se designato, fa piena prova in ordine a tali comportamenti solo nel caso in cui questi non siano stati rilevati direttamente dal direttore di gara o dai suoi assistenti. Dalla lettura dei predetti atti ufficiali si rileva che al termine della gara i calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo avvicinavano il direttore di gara attorniandolo ed assumendo nel contempo, nei suoi confronti, un comportamento ingiurioso e minaccioso. Immediatamente intervenivano i dirigenti di entrambe le società, tra i quali il sig. Gammicchia Francesco, il quale provvedeva a far allontanare i propri giocatori, ma nel contempo assumeva, anch’egli, un comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara che reiterava poco dopo negli spogliatoi. In tale frangente il sig. Albanese Claudio, allenatore dell’A.P.D. Fulgatore, raggiunto anch’egli il direttore di gara, lo colpiva con due manate alla spalla e nel contempo lo insultava. Inoltre uno degli assistenti riferisce nel suo rapporto che al termine della gara il calciatore Oddo Sergio gli si faceva incontro assumendo nei suoi confronti un comportamento ingiurioso e minaccioso. Da quanto sopra il reclamo in questione può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi le squalifiche a carico dei calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo, in relazione ai fatti loro rispettivamente ascritti, così come da dispositivo. Inoltre questa Commissione, ritiene che vada rideterminata la squalifica a carico dell’allenatore sig. Albanese Claudio, atteso che il gesto posto in essere dallo stesso, se pur grave, non risulta avere determinato conseguenze fisiche a carico del direttore di gara nemmeno in termini di dolore. Di contro devono essere confermate l’inibizione a carico del sig. Gammicchia Francesco e le squalifica a carico del calciatore sig. Oddo Sergio, risultando esse congrue in relazione ai fatti loro rispettivamente ascritti e non suscettibili, pertanto, di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo. Dispone contenersi la squalifica dell’allenatore sig. Albanese Claudio fino al 31.10.2014 e rigetta nel resto il proposto appello. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata. Dispone altresì la trasmissione della presente sentenza, del rapporto arbitrale e del rapporto del Commissario di campo,ivi compreso il relativo supplemento, al Presidente del C.R.A. per quanto di sua competenza.
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