COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 204/A A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) – Appello avverso squalifiche per quattro gare calciatore Mastroieni Gaetano, per tre gare calciatore Monforte Alessandro e per due gare calciatori D’Allura Carmelo e Riccina Emanuele – Gara Play off di 2^ categoria girone G) Giardini Naxos/Atletico Taormina del 26/04/2014 – C.U. N° 496 del 29/04/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 204/A
A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) - Appello avverso squalifiche per quattro gare calciatore
Mastroieni Gaetano, per tre gare calciatore Monforte Alessandro e per due gare calciatori
D’Allura Carmelo e Riccina Emanuele - Gara Play off di 2^ categoria girone G) Giardini
Naxos/Atletico Taormina del 26/04/2014 - C.U. N° 496 del 29/04/2014
L’indicata società propone appello avverso i provvedimenti come sopra adottati dal
Giudice Sportivo Territoriale, che ritiene esagerati, perché relativi a fatti che si sono svolti
lontano dal direttore di gara, che non è stato nemmeno sfiorato dai calciatori sanzionati, in
parte giustificabili a cagione della concitazione di fine gara. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che a norma dell’art. 45 comma 3 lettera a) del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara.
Rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S., i rapporti dell’arbitro e
degli assistenti ufficiali costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai
tesserati nel corso di una gara. In particolare, dalla lettura del referto redatto dall’arbitro si rileva che al 46’ del 2° tempo il calciatore Mastroieni Carmelo è stato espulso perché, protestando per una decisione tecnica dell’arbitro, ingiuriava e minacciava lo stesso. Dalla lettura del referto di uno degli assistenti arbitrali si rileva poi che, a fine gara, il calciatore Monforte Alessandro, togliendosi la maglia che scagliava per terra, inveiva contro l’assistente e la terna con parole offensive. Per quanto sopra l’appello appare fondato, dovendosi applicare alle fattispecie in esame la sanzione minima di cui all’art. 19 n° 4 lettera a) C.G.S., con aggravamento nel caso del calciatore Mastroieni Carmelo, per via delle espressioni minacciose utilizzate nei confronti del direttore di gara. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello relativo ai calciatori D’Allura Carmelo e Riccina Emanuele; determina poi, in parziale accoglimento, in tre giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Mastroieni Gaetano e in due giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Monforte Alessandro. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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