COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 205/A A.S.D. TRISCELE (ME) – Appello avverso squalifica per tre gare della calciatrice Barnabà Roberta – Gara campionato calcio a 5 femminile serie D, girone A2, Triscele/Acquedolcese del 27/04/2014 – C.U. n° 63 della Delegazione Provinciale di Messina del 30/04/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 205/A
A.S.D. TRISCELE (ME) - Appello avverso squalifica per tre gare della calciatrice Barnabà
Roberta - Gara campionato calcio a 5 femminile serie D, girone A2, Triscele/Acquedolcese
del 27/04/2014 - C.U. n° 63 della Delegazione Provinciale di Messina del 30/04/2014.
L’indicata società propone appello avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo
della Delegazione Provinciale, sostenendo che si sia trattato di insulto e non di
aggressione, peraltro ad opera di uno spettatore e non della calciatrice, e che comunque
l’arbitro non potrebbe avere visto trovandosi dal lato opposto del campo a discutere con un
dirigente. All’udienza dibattimentale nessuno è comparso per la società benché regolarmente convocata per l’udienza odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del referto si rileva che a fine gara la calciatrice Barnabà Roberta “ha colpito al volto un’avversaria, scatenando una rissa tra diverse persone che sono intervenute”. Si rileva poi che la rissa “dopo diversi insulti e schiaffi”, è stata sedata dallo stesso direttore di gara che invitava le giocatrici ospiti a rientrare negli spogliatoi. Da quanto sopra appare chiaro che l’appello non può essere accolto, essendo stata applicata correttamente alla fattispecie in esame la sanzione minima di cui all’art. 19 n° 4 lettera a) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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