COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.303/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. ROCCHETTA PAOLO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti della A.S.D. Real Ragusa ora Real Biscari); 2) Il sig. MIGLIORE VINCENZO (presidente all’epoca dei fatti per la soc. Real Vittoria Colonna); 3) La Società ASD REAL RAGUSA CALCIO (oggi Real Biscari); 4) La Soc. REAL VITTORIA COLONNA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.303/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. ROCCHETTA PAOLO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti della A.S.D. Real
Ragusa ora Real Biscari);
2) Il sig. MIGLIORE VINCENZO (presidente all’epoca dei fatti per la soc. Real Vittoria
Colonna);
3) La Società ASD REAL RAGUSA CALCIO (oggi Real Biscari);
4) La Soc. REAL VITTORIA COLONNA
La Procura Federale, con nota 5554/714 pf11-12 GT/dl del 02 aprile 2014, ha deferito
innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, per
rispondere:
a) Il sig. Paolo Rocchetta della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza,
sanciti dall’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.15 dello stesso C.G.S. e 30
dello Statuto federale, in particolare per non avere chiesto debita autorizzazione ai
competenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale, per il
tramite del proprio genitore esercente la patria potestà, nei confronti di un tesserato;
b) Il sig. Vincenzo Migliore, per non essersi ripetutamente presentato alla
convocazione del collaboratore della Procura federale, rispettivamente per i giorni 7
e 15 maggio 2012, senza addurre alcuno specifico e legittimo impedimento;
c) La Società A.S.D. Real Ragusa Calcio oggi Real Biscari e la società Real Vittoria
Colonna a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S, in
ordine a quanto rispettivamente addebitato ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale:
- rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale
odierna e che le stesse non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini
memorie difensive e documenti a suo discarico.
- sentito il rappresentante della Procura Federale, che ha insistito nei motivi di deferimento
chiedendo infliggersi al sig. Rocchetta Paolo la squalifica per mesi sei; al sig. Migliore
Vincenzo la inibizione per mesi tre; l’ammenda di € 600,00 all’A.S.D. Real Ragusa Calcio
oggi Real Biscari nonché tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato
2014-2015; l’ammenda di € 250,00 all’A.S.D. Real Vittoria Colonna.
Tutto ciò premesso ed esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di
quanto rispettivamente ascrittogli.
In particolare evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che:
a) Il padre del sig. Paolo Rocchetta, tesserato, all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. Real
Ragusa Calcio ed esercente la potestà sul figlio minore ebbe a presentare innanzi ai
Carabinieri di Vittoria una querela nei confronti dell’A.E. Pisana Roberto (arbitro della gara
Real Ragusa/J. Vittoria del 26.11.2011) in relazione alle presunte lesioni da quest’ultimo
causate al Paolo Rocchetta.
In particolare il sig. Paolo Rocchetta, escusso dal collaboratore della Procura Federale, ha
confermato che la querela in questione venne presentata dal proprio genitore essendo lui,
all’epoca dei fatti, ancora minorenne ragion per cui ha ritenuto e ritiene che non doveva
essere richiesta alcuna autorizzazione in quanto il padre non essendo un tesserato della
F.I.G.C., non era sottoposto al c.d. vincolo di giustizia.
Quanto sostenuto dal deferito al collaboratore della Procura Federale a propria discolpa
non ha alcun pregio giuridico.
Infatti pur se è vero che l’art. 120 del c.p. prevede che il diritto di querela possa essere
esercitato dal genitore esercente la potestà “nonostante ogni contraria dichiarazione di
volontà espressa o tacita del minore”, tuttavia lo stesso non ha mostrato alcun dissenso
alla querela presentata dal proprio genitore né, una volta divenuto maggiorenne, pur
potendolo fare non ha provveduto a rimetterla.
Con la conseguenza che non esercitando il potere di remissione l’ha intesa confermare.
b) Per ciò che attiene alla posizione del sig. Vincenzo Migliore dalla documentazione in atti
risulta provato che lo stesso, benché regolarmente convocato a mezzo telegramma prima
per il giorno 7 maggio 2012 e successivamente per il giorno 15 maggio 2012, non si è
presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre alcuna
giustificazione in ordine ad un suo legittimo impedimento, con la conseguenza che
anch’egli deve rispondere dell’incolpazione ascrittagli.
c) Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai tesserati consegue la responsabilità
oggettiva delle rispettive società di appartenenza, che soggiacciono alle rispettive sanzioni
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:
a) al sig. Paolo Rocchetta, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Real Ragusa Calcio
ai sensi dell’art 15 comma 1 lett.b) C.G.S. la squalifica per mesi sei;
b) al sig. Vincenzo Migliore, tesserato all’epoca dei fatti per la società Real Vittoria
Colonna, ai sensi dell’art. 1 commi 1,3 e 7 e art 19 comma 1 lett. e) C.G.S. la
inibizione per mesi uno;
c) All’A.S.D. Real Ragusa Calcio, oggi Real Biscari, ai sensi dell’art.15 comma 2
C.G.S., l’ammenda di € 500,00 e punti tre da scontarsi nel prossimo campionato
Allievi 2014-2015;
d) All’A.S.D. Real Vittoria Colonna l’ammenda, ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 7 e art.18
comma 1 lett. b) C.G.S. l’ammenda di € 250,00.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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