COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.303/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. ROCCHETTA PAOLO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti della A.S.D. Real Ragusa ora Real Biscari); 2) Il sig. MIGLIORE VINCENZO (presidente all’epoca dei fatti per la soc. Real Vittoria Colonna); 3) La Società ASD REAL RAGUSA CALCIO (oggi Real Biscari); 4) La Soc. REAL VITTORIA COLONNA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.303/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. ROCCHETTA PAOLO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti della A.S.D. Real Ragusa ora Real Biscari); 2) Il sig. MIGLIORE VINCENZO (presidente all’epoca dei fatti per la soc. Real Vittoria Colonna); 3) La Società ASD REAL RAGUSA CALCIO (oggi Real Biscari); 4) La Soc. REAL VITTORIA COLONNA La Procura Federale, con nota 5554/714 pf11-12 GT/dl del 02 aprile 2014, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: a) Il sig. Paolo Rocchetta della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.15 dello stesso C.G.S. e 30 dello Statuto federale, in particolare per non avere chiesto debita autorizzazione ai competenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale, per il tramite del proprio genitore esercente la patria potestà, nei confronti di un tesserato; b) Il sig. Vincenzo Migliore, per non essersi ripetutamente presentato alla convocazione del collaboratore della Procura federale, rispettivamente per i giorni 7 e 15 maggio 2012, senza addurre alcuno specifico e legittimo impedimento; c) La Società A.S.D. Real Ragusa Calcio oggi Real Biscari e la società Real Vittoria Colonna a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S, in ordine a quanto rispettivamente addebitato ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale: - rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna e che le stesse non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a suo discarico. - sentito il rappresentante della Procura Federale, che ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo infliggersi al sig. Rocchetta Paolo la squalifica per mesi sei; al sig. Migliore Vincenzo la inibizione per mesi tre; l’ammenda di € 600,00 all’A.S.D. Real Ragusa Calcio oggi Real Biscari nonché tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015; l’ammenda di € 250,00 all’A.S.D. Real Vittoria Colonna. Tutto ciò premesso ed esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto rispettivamente ascrittogli. In particolare evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che: a) Il padre del sig. Paolo Rocchetta, tesserato, all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. Real Ragusa Calcio ed esercente la potestà sul figlio minore ebbe a presentare innanzi ai Carabinieri di Vittoria una querela nei confronti dell’A.E. Pisana Roberto (arbitro della gara Real Ragusa/J. Vittoria del 26.11.2011) in relazione alle presunte lesioni da quest’ultimo causate al Paolo Rocchetta. In particolare il sig. Paolo Rocchetta, escusso dal collaboratore della Procura Federale, ha confermato che la querela in questione venne presentata dal proprio genitore essendo lui, all’epoca dei fatti, ancora minorenne ragion per cui ha ritenuto e ritiene che non doveva essere richiesta alcuna autorizzazione in quanto il padre non essendo un tesserato della F.I.G.C., non era sottoposto al c.d. vincolo di giustizia. Quanto sostenuto dal deferito al collaboratore della Procura Federale a propria discolpa non ha alcun pregio giuridico. Infatti pur se è vero che l’art. 120 del c.p. prevede che il diritto di querela possa essere esercitato dal genitore esercente la potestà “nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita del minore”, tuttavia lo stesso non ha mostrato alcun dissenso alla querela presentata dal proprio genitore né, una volta divenuto maggiorenne, pur potendolo fare non ha provveduto a rimetterla. Con la conseguenza che non esercitando il potere di remissione l’ha intesa confermare. b) Per ciò che attiene alla posizione del sig. Vincenzo Migliore dalla documentazione in atti risulta provato che lo stesso, benché regolarmente convocato a mezzo telegramma prima per il giorno 7 maggio 2012 e successivamente per il giorno 15 maggio 2012, non si è presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre alcuna giustificazione in ordine ad un suo legittimo impedimento, con la conseguenza che anch’egli deve rispondere dell’incolpazione ascrittagli. c) Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai tesserati consegue la responsabilità oggettiva delle rispettive società di appartenenza, che soggiacciono alle rispettive sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale infligge: a) al sig. Paolo Rocchetta, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Real Ragusa Calcio ai sensi dell’art 15 comma 1 lett.b) C.G.S. la squalifica per mesi sei; b) al sig. Vincenzo Migliore, tesserato all’epoca dei fatti per la società Real Vittoria Colonna, ai sensi dell’art. 1 commi 1,3 e 7 e art 19 comma 1 lett. e) C.G.S. la inibizione per mesi uno; c) All’A.S.D. Real Ragusa Calcio, oggi Real Biscari, ai sensi dell’art.15 comma 2 C.G.S., l’ammenda di € 500,00 e punti tre da scontarsi nel prossimo campionato Allievi 2014-2015; d) All’A.S.D. Real Vittoria Colonna l’ammenda, ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 7 e art.18 comma 1 lett. b) C.G.S. l’ammenda di € 250,00. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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