COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 304/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO: – Del sig. MARIO DI GANGI (Presidente della A.S.D. Polisportiva Castellana) – Della A.S.D. POL. CASTELLANA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 304/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO: - Del sig. MARIO DI GANGI (Presidente della A.S.D. Polisportiva Castellana) - Della A.S.D. POL. CASTELLANA Con nota 5460/582 pf 13-14 GT/dl del 31 marzo 2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Mario Di Gangi per la violazione di cui all’art. 5 commi 1, 4, 5 e 6 lett. b), c) e d) del C.G.S., per avere utilizzato, nell’ambito di un reclamo avverso un provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, espressioni e frasi di tenore e contenuto lesive della reputazione di persone appartenenti alla organizzazione della F.I.G.C. ed in particolare della componente della Giustizia Sportiva operante in seno alla Federazione, oltre che lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’Istituzione federale nel suo complesso. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la suindicata società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente (art. 4 comma 1 C.G.S.). All’udienza dibattimentale è comparso il sig. Intrinici Gangi Giovanni delegato a rappresentare sia la società che il Sig. Di Gangi Mauro, che nella qualità ha chiesto di essere ammesso al patteggiamento ex art. 23 C.G.S. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; - Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Intrinici Gangi Giovanni, nella qualità, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione per otto mesi e nell’ammenda di € 400,00 di ammenda (pena base dodici mesi di inibizione e € 800,00 di ammenda); - Visto l’art. 23, comma 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ex art. 23 C.G.S.: - al sig. Mario Di Gangi (A.S.D. Pol. Castellana) la sanzione della inibizione di mesi otto, ex art. 19 comma 1 lettera h) C.G.S.; - alla A.S.D. Pol. Castellana la sanzione dell’ammenda di € 400,00. Dichiara la chiusura del procedimento. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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